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Articolo 50 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Pubblico registro dei falliti

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 50 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

[Nella cancelleria di ciascun tribunale è tenuto un pubblico registro nel quale sono iscritti i nomi di coloro che sono dichiarati falliti dallo stesso tribunale, nonché di quelli dichiarati altrove, se il luogo di nascita del fallito si trova sotto la giurisdizione del tribunale.

Le iscrizioni dei nomi dei falliti sono cancellate dal registro in seguito a sentenza del tribunale.

Finché l'iscrizione non è cancellata, il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge.

Le norme per la tenuta del registro saranno emanate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Fino all'istituzione del registro dei falliti le iscrizioni previste dal presente articolo sono eseguite nell'albo dei falliti attualmente esistente.]

Massime relative all'art. 50 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 4630/2009

La chiusura del fallimento, ancorché intervenuta in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, comporta il venir meno delle incapacità personali derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, con cui è stata dichiarata l'illegittimità degli art. 50 e 142 l. fall. (nel testo precedente al d.lgs. n. 5 del 2006, che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della riabilitazione.

Cass. civ. n. 7937/1990

La sentenza dichiarativa del fallimento, la quale è provvisoriamente esecutiva ed implica che il fallito venga iscritto nell'apposito registro di cui all'art. 50 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, comporta immediatamente la cosiddetta incapacità civile del fallito stesso (nella specie, ai fini della cancellazione dall'albo dei geometri), mentre non rileva al riguardo la pendenza del giudizio di opposizione avverso detta declaratoria, né la revoca della stessa fino a quando non sia rimossa l'indicata iscrizione a seguito di sentenza a norma del secondo comma dell'art. 50 cit.

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