(massima n. 1)
In tema di fallimento, il divieto di esecuzioni individuali sancito dall'art. 51 della legge fall. (norma funzionale alla tutela dell'interesse della collettività dei creditori ad escludere che un bene compreso nel fallimento sia sottratto alla disciplina concorsuale) non inerisce alla oggettiva validità dell'atto di pignoramento in sé, riflettendo, per converso, l'opponibilità di esso al fallimento, con la conseguenza che unico soggetto legittimato a farne valere l'inefficacia è il curatore, in costanza di procedura fallimentare (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così esclusa la nullità di un'azione esecutiva immobiliare intrapresa dal creditore con notifica dell'atto di cui all'art. 555 c.p.c. al debitore eseguita dopo la pubblicazione del decreto di chiusura del suo fallimento, ma prima della scadenza del termine per il relativo reclamo).