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Articolo 22 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento

Dispositivo dell'art. 22 Legge fallimentare

(1) Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento (2), provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato (3). Il debitore (4) non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento (5), salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
Modificati ad opera del d.lgs. 169/2007 dal secondo al quinto comma.
(2) Poiché si parla genericamente di respingimento del ricorso, si ritiene che il gravame di cui all'articolo in commento sia concesso in un'ampia gamma di casi, dal rigetto per l'insussistenza dei presupposti oggettivi del fallimento al caso di dichiarazione di improcedibilità o inammissibilità in rito della domanda.
(3) La norma non definisce in maniera puntuale il tipo di impugnazione e le sue modalità di svolgimento, quindi si è ritenuto trattarsi di un rimedio con efficacia devolutiva piena: il decreto della corte d'appello, quindi, supererà la decisione del tribunale, sostituendola.
(4) La Corte Costituzionale, con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 ha dichiarato, "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge fallimentare, nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronuncia del tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile". Con sentenza 14 - 20 luglio 1999 n. 328 la Consulta ha ulteriormente dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non attribuisce al debitore, nei cui confronti sia stato proposto ricorso per la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre reclamo alla corte d'appello avverso il decreto di rigetto di tale ricorso, in relazione al mancato accoglimento delle domande proposte dallo stesso debitore".
Il legislatore ha quindi adeguato la normativa, consentendo al debitore di proporre il reclamo e ordinandogli di chiedere con tale rimedio la rifusione delle spese o il risarcimento ex art. 96 del codice di procedura civile.
(5) Solo il tribunale competente può dichiarare il fallimento (v. art. 9 della l. fall.).
La decisione della corte d'appello non è suscettibile di passare in giudicato e non è impugnabile, né ricorribile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto un rimedio anche contro il provvedimento che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Rel. ill. riforma fall. 2007

(Relazione Illustrativa al decreto legislativo 12 Settembre 2007, n. 169)

2 L’articolo 2 del decreto legislativo reca modifiche al Titolo II, Capo I della legge fallimentare.
Il comma 9 reca modifiche all’articolo 22 legge fallimentare. Oltre a correzioni di carattere puramente formale ("corte d’appello", anziché "Corte di appello" o "Corte d’appello"), al secondo comma viene elevato a trenta giorni il termine per proporre reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di fallimento, parificando così tale termine a quello per impugnare la sentenza dichiarativa di fallimento.

Massime relative all'art. 22 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 25818/2010

In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, il debitore può chiedere la condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, essendogli solo precluso, ai sensi dell'art. 22 legge fall., introdurre tale domanda in separato giudizio; ne consegue a pronuncia della corte d'appello, in detta sede, incide, nella parte in cui regola le spese, su un diritto soggettivo e, pertanto, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 21834/2009

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto, in ordine al credito fatto valere, alla qualità di soggetto fallibile in capo al debitore ed allo stato di insolvenza dello stesso, di modo che è possibile, dopo il rigetto, dichiarare il fallimento sulla base della medesima situazione, su istanza di un diverso creditore ovvero sulla base di elementi sopravvenuti, preesistenti ma non dedotti e anche di prospettazione identica a quella respinta, su istanza dello stesso creditore.

In tema di fallimento, l'atto di desistenza proveniente dal creditore che abbia proposto la relativa istanza determina l'adozione, da parte del tribunale fallimentare, di un decreto di archiviazione, in quanto la necessità del decreto di rigetto sussiste solo nei confronti di un'istanza che continui ad essere effettivamente coltivata e che sia ritenuta priva di fondamento.

Cass. civ. n. 5220/2007

Nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 22 legge fall., la regolare instaurazione del contraddittorio è adeguatamente realizzata con la costituzione del debitore, senza che rilevino nè l'inesistenza della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il collegio nè il mancato rispetto del termine di notificazione stabilito dal presidente nè il fatto che il debitore si fosse costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione; nei procedimenti camerali, infatti, deve essere assicurato il rispetto del contraddittorio ma non sono predeterminate le forme in cui deve essere instaurato.

Sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 22 legge fall., deve riconoscersi al P.M., nelle ipotesi disciplinate dall'art. 7 legge fall., che gli attribuisce il potere di azione, la legittimazione a proporre reclamo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento da parte del tribunale; infatti, negare al P.M. il diritto di impugnare, in un situazione in cui gli è riconosciuto il potere d'azione, si tradurrebbe in un'evidente compressione di tale potere, con una disparità di trattamento rispetto all'analogo diritto riconosciuto al creditore istante per la dichiarazione di fallimento, in violazione degli artt. 3 e 24.

Cass. civ. n. 26181/2006

Avverso il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento, che non ha attitudine al giudicato ed è quindi privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, Cost. Ne consegue che anche il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo, lo confermi o lo revochi, avendo valore ed effetti non diversi dal decreto che surroga, non è impugnabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 22476/2004

In sede di reclamo avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, la Corte d'Appello, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22, legge fall., (corte cost., n. 328 del 1999), è tenuta a provvedere sulla domanda del debitore, di condanna del creditore istante al pagamento delle spese processuali, e, in caso di omissione di pronuncia su detta domanda, il decreto è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, Cost., in quanto il provvedimento, nella parte in cui regola le spese, ha natura di pronuncia definitiva e decisoria su un diritto soggettivo.

Cass. civ. n. 16361/2004

Nella procedura prefallimentare, quando il creditore istante fa ricorso alla notificazione a mezzo posta al debitore del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'obbligo corrispondente alla possibilità d'esercizio del diritto di difesa è da considerare assolto se il procedimento notificatorio risulti aver rispettato le forme prescritte, ferma restando l'alternativa, nella materia in esame, che il destinatario sia stato «effettivamente» raggiunto dalla corrispondente comunicazione; ma, una volta escluso che le forme prescritte siano state rispettate, viene a mancare ogni riscontro della «effettività» della comunicazione, che non può derivare dalle risultanze di quel procedimento notificatorio, inteso proprio ad assicurare l'effetto giuridico (cosiddetto virtuale) della conoscenza «legale». Ne consegue che, nel caso in cui la notificazione alle controparti della convocazione per l'udienza camerale in sede di reclamo ex art. 22 legge fall. avverso il rigetto dell'istanza di fallimento sia stata effettuata per posta e le parti destinatarie non siano state presenti all'udienza, non può assegnarsi rilevanza alla presenza in atti delle relate di notificazione dell'ufficiale giudiziario e delle ricevute di spedizione delle raccomandate, in mancanza della «prova dell'eseguita notificazione» costituita dall'avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge n. 890 del 1982.

Cass. civ. n. 8660/2000

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della corte di appello di rigetto del reclamo proposto dal socio dichiarato fallito in relazione al decreto del tribunale di rigetto della sua domanda di estensione del fallimento sociale, ex art. 147, comma secondo, L. fall., agli altri soci solidalmente ed illimitatamente responsabili, che non siano stati già dichiarati falliti contestualmente al fallimento della società, rileva il contenuto di accertamento del decreto impugnato e che ha formato oggetto della decisione della corte di appello. Quando nel provvedimento negativo (di rigetto) la questione risolta non attenga ai presupposti di fatto, dei quali sarà sempre possibile un diverso apprezzamento nella mutevolezza degli stessi, ma riguardi invece profili di diritto, al provvedimento suddetto deve riconoscersi anche il carattere della definitività e la conseguente idoneità a conseguire l'efficacia di giudicato.

Cass. civ. n. 8008/1990

Qualora la corte di appello accolga il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, rimettendo gli atti al primo giudice per la dichiarazione del fallimento medesimo, i vizi in procedendo attinenti al procedimento di detto reclamo — non denunciabili con ricorso per cassazione contro il provvedimento della corte di appello, trattandosi di provvedimento ordinatorio inidoneo ad assumere portata decisoria su diritti delle parti ed efficacia di giudicato — possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

Cass. civ. n. 3676/1988

Il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di dichiarazione di fallimento dell'imprenditore commerciale non è da questo impugnabile con regolamento di competenza

Cass. civ. n. 7795/1987

Il decreto con il quale la corte d'appello, in accoglimento del ricorso del creditore istante contro il provvedimento negativo dei primi giudici, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento a norma del terzo comma dell'art. 22 della legge fallimentare, non ha contenuto di sentenza sulla competenza e non può essere perciò impugnato con regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1603/1982

Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione di un decreto emesso dalla Corte d'appello in sede di reclamo avverso un decreto del tribunale fallimentare, che deve svolgersi col rito camerale a termini del combinato disposto degli artt. 394 c.p.c. e 22 legge fallimentare, l'ordinanza, con la quale il giudice di rinvio dichiari l'estinzione del processo, per inosservanza del termine di cui all'art. 392 c.p.c., integra un provvedimento decisorio non altrimenti impugnabile, avverso il quale, pertanto, può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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