Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 12 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Morte del fallito

Dispositivo dell'art. 12 Legge fallimentare

Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario (1).

Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato (2).

Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice.

Note

(1) Va ricordato che la separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è un effetto tipico della dichiarazione di fallimento.
(2) Nel frattempo, si reputa che la procedura dovrebbe rimanere sospesa, mancando un contraddittore.

Ratio Legis

La morte dell'imprenditore non è una causa di interruzione della procedura fallimentare, che deve proseguire per tutelare l'interesse pubblico.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 12 Legge fallimentare

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Anonimo chiede
mercoledģ 20/12/2017 - Puglia
- Ditta individuale dichiarata fallita il 27.11.1989
- Decesso del titolare della ditta individuale 12.05.2008
- Chiusura procedura fallimentare il 28.02.2017
Gli eredi del fallito defunto non hanno mai ricevuto notifiche di chiusura procedura fallimentare o altra comunicazione, domanda: gli eredi sono ancora in tempo ad incardinare la procedura ex legge Pinto n. 89/2001 tenendo conto sia dell'art. 26 quarto comma legge fallimentare (se applicabile anche agli eredi del fallito) e dell'art. 4 legge n. 89/2001?


Consulenza legale i 22/12/2017
In base all’art. 12 della legge fallimentare, se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi.
In particolare, se ci sono più eredi (come nel caso in esame), la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. In sostanza, in forza di tale previsione, vi sarebbe una sorta di continuazione automatica della procedura fallimentare.
Tuttavia, nel caso in esame, considerato che viene riferito che gli eredi nulla sapevano, dobbiamo supporre che per essi nessun rappresentante sia stato designato.
Detto ciò, in base all’art. 119 della medesima normativa, la chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17. Quest’ultimo prevede la notificazione alle parti a cura del cancelliere entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Ciò posto, in linea di principio, riteniamo possa trovare applicazione anche nei confronti degli eredi quanto previsto dal quarto comma dell’art. 26 della legge fallimentare indicato nel quesito (la cui disciplina è richiamata espressamente dal predetto art.119) che esclude il reclamo decorsi i 90 giorni dal deposito.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi notifica e/o comunicazione, occorre far riferimento al deposito e cioè alla pubblicazione del provvedimento.
Di conseguenza, nel caso in esame, se la data indicata nel quesito riferita al decreto di chiusura corrisponde a quella del suo deposito in cancelleria, questo deve ritenersi divenuto definitivo il 29 maggio 2017 (decorsi cioè i novanta giorni, termine perentorio). Da questa data incominciano a decorrere i sei mesi per presentare il ricorso ex legge Pinto.
Pertanto, considerato il periodo di sospensione feriale, il termine ultimo per la presentazione del ricorso ex lege 89/2001 scadrebbe il giorno 02.01.2018.

Ciò precisato, il problema è tuttavia un altro: la legittimazione attiva degli eredi per chiedere l’equa riparazione.
Come noto, con la legge n. 89/2001 (la c.d. Legge Pinto), è stato riconosciuto il diritto ad ottenere una equa riparazione per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito della irragionevole durata di un processo.
Tale legge ha provato a dare attuazione all'art. 111 Cost. per il quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge che ne assicura la ragionevole durata.
In relazione a detta legittimazione, la Corte di Cassazione ha costantemente ritenuto che la domanda di equo indennizzo, avanzata dagli eredi in relazione al corso del procedimento svoltosi dopo il decesso del loro dante causa, deve disattendersi ove gli stessi non abbiano assunto, a loro volta, la qualità di parte in quello stesso procedimento (Cass. 26686/2006 e 2983/2008).
Nel quesito in esame, pur prevedendo il sopra citato art. 12 della legge fallimentare che la procedura prosegua nei confronti degli eredi, non risulta che questi abbiano nominato un rappresentante né che questi sia stato nominato dal Giudice (altrimenti ne avrebbero avuto notizia). Ciò ci porta ad escludere che ricorra il presupposto per il riconoscimento dell’equa riparazione iure proprio.
Tale principio, seppur in ambito penale, è stato ribadito dalla Suprema Corte anche nella sentenza n.19977 del 2014, nella quale è stato precisato che l’inizio del termine di eccessiva durata del processo decorre, per gli eredi, dal momento in cui si verifica il patema, ossia quando il titolare del diritto ha avuto conoscenza del processo (da qui inizia la sofferenza da indennizzare).

Tuttavia, riteniamo che gli eredi siano, invece, legittimati iure hereditatis a proporre la domanda di equa riparazione per reclamare quanto, a titolo di danno non patrimoniale, sarebbe spettato al de cuius, parte nel processo del quale si lamenta la non ragionevole durata (Cass. civ., 20 giugno 2006, n. 14284).