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Articolo 11 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Fallimento dell'imprenditore defunto

Dispositivo dell'art. 11 Legge fallimentare

L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente [10] (1).

L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio (2); l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (3).

Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni (4) ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile [512-518 c.c.].

Note

(1) Cioè, lo stato di insolvenza deve essersi manifestato in un momento precedente alla morte dell'imprenditore (se ancora era tale quando è deceduto) o entro l'anno successivo alla cessazione dell'impresa: nel primo caso il termine annuale decorre dal decesso, nel secondo dalla chiusura dell'impresa.
(2) Deve, quindi, trattarsi di erede che ha accettato con beneficio d'inventario, in modo che non si crei confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius.
(3) Comma modificato dal d.lgs. 5/2006.
(4) La norma mira a far rispettare la par condicio creditorum, che sarebbe lesa se il creditore separatista potesse far valere un titolo di prelazione nei confronti del solo erede.

Ratio Legis

Il legislatore predilige nuovamente l'interesse dei creditori del soggetto insolvente, consentendo la dichiarazione di fallimento di un soggetto non più esistente.

Massime relative all'art. 11 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 16415/2002

La dichiarazione di fallimento dell'imprenditore defunto pronunciata a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo, cui l'imprenditore sia stato ammesso entro l'anno dal decesso, può intervenire anche dopo che sia decorso il termine annuale stabilito dall'art. 11 legge fall., atteso che detta norma è derogata, appunto, dall'art. 181 della stessa legge, dal quale si desume che la mancanza delle condizioni previste per l'omologazione del concordato dà luogo alla dichiarazione di fallimento.

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