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Articolo 13 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 13 Legge sulla protezione del diritto d'autore

1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione1.

Note

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con le modalità previste dall'art. 38, commi 1 e 2, del medesimo D.Lgs. 68/2003, in recepimento della Direttiva 2001/29/CE.

Spiegazione dell'art. 13 Legge sulla protezione del diritto d'autore

L'articolo 13 della legge sul diritto d'autore declina le modalità attraverso cui viene esercitato il diritto di riproduzione dell’opera dell’ingegno. Esso, in particolare, si riferisce alla riproduzione effettuata, oltre che con quelli indicati espressamente, anche con "ogni altro procedimento di riproduzione", ponendo dunque una clausola aperta che connota l’elenco in termini non tassativi. L'art. 13 della legge in commento, inoltre, è stato modificato dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2001/29, la quale ha, rispetto al testo originario, ampliato il campo operativo della tutela accordata dal legislatore in tema di diritti d’autore. Tale nuova formulazione, tuttavia, secondo la prevalente giurisprudenza, non ha rafforzato in modo peculiare la previgente garanzia, in quanto si limiterebbe a delucidare quanto già contenuto nel precedente testo della disposizione, in ottica di mero adeguamento del testo di legge al mutato contesto tecnologico. (Cass. civ. Sez. I, (ud. 18-02-2010) 10-05-2010, n. 11300)

Massime relative all'art. 13 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Cass. civ. n. 11300/2010

In tema di diritto d'autore, la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni contemporaneamente all'esecuzione in studio degli stessi brani musicali (nell'ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto "Karaoke"), costituisce (ai sensi della formulazione originaria dell'art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, applicabile "ratione temporis", rispetto alla quale la riformulazione operata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68 non riveste carattere innovativo, limitandosi a rendere più chiaro ed esplicito il testo precedente), atto di riproduzione che necessita dell'autorizzazione dell'autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l'autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (artt. 33, 34 e 37 della legge n. 633 del 1941) tra compositore della musica e paroliere.

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Consulenze legali
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A.P. chiede
mercoledì 15/09/2021 - Piemonte
“Buongiorno,
so elaborando un piano d'impresa per un servizio online, destinato ad un'utenza italiana, di promozione della lettura. Un aspetto rilevante del servizio consisterà nell'associare ad un romanzo pubblicato alcuni tipi di metriche come per esempio una stima della difficoltà di lettura. Le misure sono generate attraverso analisi informatizzate del testo stesso. I dati calcolati non riproducono parti del testo, ma consistono in valori numerici rappresentativi di concetti quali, a titolo di esempio, quello di "difficoltà di lettura".
Vorrei sapere quali accorgimenti seguire per tutelare i diritti dell'autore nel caso intendessi applicare questi algoritmi di analisi statistica su raccolte di libri in lingua italiana (romanzi in commercio e fuori commercio), considerato il caso in cui molti di questi testi siano in formato cartaceo e sia quindi necessario un processo di acquisizione temporanea del testo in formato elettronico al fine di profilare il testo stesso mediante algoritmo. Ai fini del progetto non è necessaria la conservazione del testo in formato elettronico per un tempo maggiore di quello utile per eseguire la profilazione.”
Consulenza legale i 21/09/2021
L’operazione che si ha intenzione di compiere e della cui liceità si dubita è sostanzialmente quella di digitalizzazione dei testi, intendendosi come tale la conversione di un documento da formato cartaceo a digitale, realizzata solitamente mediante scanner, ed al completamento della quale si genera un file immagine (jpg, tiff, ...), o una sua trasformazione, come ad esempio, un file pdf.

Ebbene, occorre innanzitutto chiarire che la scannerizzazione, a differenza della distribuzione di documenti in formato elettronico nativo (come nelle digital libraries, o nell'e-book, che forniscono sempre una copia del tutto identica e indistinguibile dall'originale), è assimilabile a tutti gli effetti ad un sistema di riproduzione, in quanto la copia elettronica generata differisce in qualche modo dall'originale; essa, infatti, presenta una minore definizione rispetto all'originale cartaceo, in quanto l'acquisizione viene fatta per punti e, di solito, avviene a bassa risoluzione, allo scopo di contenere la dimensione del file stesso.

Detto questo, prima di procedere all’analisi ed alla soluzione che si ritiene di dover dare al quesito posto, appare opportuno chiarire la differenza esistente tra due concetti che spesso si tende ad usare indifferentemente, e precisamente “diritto d’autore” e “copyright”.
Innanzitutto esiste tra le due espressioni una differenza semantica, in quanto mentre “copyright” significa letteralmente “diritto di copia” e si riferisce più strettamente al diritto di produrre e distribuire copie di un’opera, il concetto di “diritto d’autore” è più ampio di quello di copyright e comprende tutti i diritti (morali e patrimoniali) riconosciuti agli autori di opere dell’ingegno.
Il diritto d’autore, in quanto fascio di diritti soggettivi a tutela dell’attività creativa dell’autore, prevede una serie di diritti più strettamente legati alla sfera personale dell’autore (i cosiddetti “diritti morali”), che invece non sono contemplati nel copyright.

Con particolare riferimento ai diritti patrimoniale d’autore, va detto che tali diritti sono generalmente definiti nell’ordinamento italiano come “diritti di utilizzazione economica” e si comportano come diritti esclusivi.
Essi sono regolamentati dalla Legge 633/1941 agli articoli 12 - 19, e tra tali norme quelle che nel caso di specie si ritiene debbano essere prese in particolare considerazione, ai fini di una loro potenziale violazione, sono:
  1. l’art. 13, il quale disciplina il diritto esclusivo di riprodurre, inteso come la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Il diritto esclusivo previsto da questa norma è sostanzialmente riconducibile al concetto di copyright in senso stretto, cioè nel senso di realizzazione e moltiplicazione di copie materiali dell’opera.
  1. l’art. 17, il quale contempla il diritto esclusivo di distribuzione, inteso come la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell’originale dell’opera o degli esemplari di essa
  2. l’art. 18 comma 2, relativo al diritto esclusivo di elaborare, che comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 della medesima legge.
Va, a questo punto precisato che, in sede di valutazione della sussistenza o meno di una violazione dei diritti esclusivi sopra menzionati, occorre tenere sempre ben presente l’assunto secondo cui il diritto d’autore deve svolgere una fondamentale funzione di tutela e incentivo della cultura e della creatività, il che pone il delicato problema del bilanciamento degli interessi in gioco, ovvero da un lato gli interessi dei produttori di cultura e dall’altro gli interessi dei fruitori di prodotti culturali.

Ci sono, infatti, alcuni specifici casi in cui un’applicazione totale e standardizzata delle tutele del diritto d’autore risulta poco opportuna in un’ottica di incentivo culturale, il che rende necessario privilegiare l’interesse generale di accesso ai contenuti creativi e all’informazione.
Per tale ragioni la scienza giuridica ha sviluppato l’istituto delle c.d. libere utilizzazioni, ovvero una sorta di “zona franca” in cui è esclusa la tutela di diritto d’autore e di conseguenza l’opera può essere liberamente utilizzata.
Si tratta, chiaramente, di ipotesi del tutto eccezionali, sempre soggette ad una interpretazione di tipo restrittivo da parte della giurisprudenza, tant’è che il Capo V del Titolo I della legge 633/41 (artt. da 65 a 71 decies), un tempo intitolato “Utilizzazioni libere”, è stato riformato interamente nel 2003 con il nuovo titolo “Eccezioni e limitazioni”.
Tra queste norme si ritiene che sia destinata ad assumere rilievo, al fine di considerare pienamente legittima l’attività di scansione che si vuole porre in essere, il comma 1 dell’art. 68, nella parte in cui dispone che “è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell’opera nel pubblico”.

A ciò si aggiungano le seguenti ulteriori considerazioni.
Nella prima parte di questa consulenza è stata illustrata la ragione per cui la digitalizzazione che si intende porre in essere debba essere ricondotta all’attività di riproduzione, con la conseguenza che in linea meramente astratta si porrebbe in contrasto con il diritto esclusivo di riproduzione dell’opera che l’art. 13 LDA attribuisce al suo autore.
Tuttavia, spostando l’attenzione sul piano della violazione dei diritti e delle relative sanzioni, non può non venire in rilievo quanto disposto dal primo comma lett. a) dell’art. 171 LDA, norma che sanzione la riproduzione di un’opera altrui, protetta dal diritto di autore, nella sola ipotesi in cui tale riproduzione sia volta a mettere in commercio quell’opera.
Nel caso di specie manca proprio questo secondo presupposto, ovvero la finalità dell’immissione in commercio, considerato che l’acquisizione informatica dell’opera (ovvero la sua scansione e riproduzione) sarebbe volta esclusivamente a generare temporaneamente un file che rimarrebbe nello spazio di archiviazione locale dell’operatore e che non verrebbe in alcun modo immesso in commercio.

A legittimare l’operazione che si vuole compiere contribuisce anche un’altra considerazione: la scansione ha come unica finalità quella di creare, mediante un apposito software, una sorta di catalogazione delle opere acquisite, operazione che si pone a sicuro vantaggio e beneficio dei fruitori dei beni culturali.

In conclusione, dunque, si ritiene che non si corre alcun rischio di violazione del diritto di autore nello svolgimento dell’attività che si intende intraprendere.