Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 29811 del 12 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diritto d'autore, l'attivitą di "sincronizzazione" di un'opera musicale - intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l'opera e le immagini (fisse o in movimento) - dą luogo ad un prodotto diverso (un'opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), rientrando quindi nell'ambito delle facoltą esclusive dell'autore dell'opera stessa, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l. n. 633 del 1941L. 22/04/1941, n. 633, sicché laddove sia effettuata in difetto del suo preventivo consenso, essa costituisce violazione degli artt. 18 e 61 della ridetta l. n. 633 del 1941.

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