Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16888 del 24 luglio 2006

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'azione di cui all'art. 2031 c.c., costituisce domanda nuova quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, attesa la diversità degli elementi costitutivi della causa petendi previsti dall'art. 2041 c.c. (arricchimento a danno di una persona e mancanza di causa di tale arricchimento) rispetto a quelli richiesti per la configurabilità della negotiorum gestio (intenzione di gestire un affare altrui, spontaneità dell'intervento, impossibilità di intervenire da parte dell'interessato, alienità dell'affare, utilità dell'inizio della gestione), la quale comporta l'inammissibilità della predetta domanda, essendo preclusa alle parti, in relazione alla struttura chiusa del giudizio di rinvio, la proposizione di questioni che introducano un thema decidendum diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto.

(massima n. 2)

In tema di diritto d'autore, il titolo (c.d. testata) del giornale, delle riviste o di altre pubblicazioni periodiche, anche se frutto di un pensiero originale, non costituisce in sé e per sé un'opera dell'ingegno, non avendo una funzione creativa, ma esclusivamente una funzione distintiva: esso, pertanto, non è tutelato come bene autonomo, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 aprile 1941, n. 633, ma riceve una tutela esaustiva da parte dell'art. 100 della medesima legge, nella misura in cui individui una pubblicazione, della quale rappresenta il segno distintivo, e solo fino a quando detta pubblicazione effettivamente sussista, non potendo la sua protezione prescindere dall'attuale esistenza dell'opera ed avere la stessa durata prevista dall'art. 25 della legge n. 633 del 1941 per il diritto sull'opera dell'ingegno. Considerato peraltro che la pubblicazione dell'opera periodica potrebbe cessare anche solo momentaneamente, l'art. 100 cit. prolunga nel tempo la protezione del titolo, vietandone la riproduzione in altre opere della stessa specie per due anni dall'interruzione, a tutela non già dell'editore contro la concessione del diritto sul titolo ad altri da parte dell'autore, bensì a tutela di quest'ultimo contro l'utilizzazione del titolo da parte dell'editore o di terzi nel periodo indicato.

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