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Articolo 30 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Partecipazione

Dispositivo dell'art. 30 Legge 104

1. Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono la partecipazione dei cittadini interessati.

Spiegazione dell'art. 30 Legge 104

L’articolo qui esaminato introduce un principio di democrazia partecipativa specificamente orientato alle politiche per le persone con disabilità.
Il testo impone alle Regioni, quando redigono programmi finalizzati alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, di prevedere forme di consultazione diretta con i cittadini interessati.

Ciò significa che le decisioni e le strategie non devono essere elaborate in modo unilaterale dalle istituzioni, ma devono essere il frutto di un processo in cui chi vive la disabilità (o chi ne rappresenta gli interessi) possa esprimere esigenze, priorità e proposte.

La norma non specifica in maniera vincolante quali specifici strumenti di consultazione debbano essere adottati, lasciando alle Regioni un margine di discrezionalità: si può trattare, ad esempio, di tavoli di confronto permanenti, audizioni pubbliche, questionari consultivi, o della partecipazione di associazioni rappresentative nei procedimenti di programmazione.

Il principio sottostante è che la progettazione delle politiche pubbliche in materia di disabilità deve essere ideata in collaborazione con i diretti interessati e non semplicemente “imposta dall’alto”.

Questo approccio, coerente anche con i principi poi ribaditi dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata in Italia con la legge n. 18/2009), mira a garantire che le politiche adottate rispondano realmente alle necessità concrete delle persone con disabilità e non a visioni astratte o meramente burocratiche.

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