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Articolo 2 Legge 104

(L. 5 febbraio 1992, n. 104)

[Aggiornato al 25/02/2025]

Principi generali

Dispositivo dell'art. 2 Legge 104

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

Spiegazione dell'art. 2 Legge 104

L’articolo 2 della Legge 104/1992 specifica i diritti fondamentali riconosciuti alle persone con disabilità, già anticipati in termini generali dall’articolo precedente. In particolare, la norma sancisce il diritto all’integrazione sociale, all’istruzione e al lavoro, ponendo tali ambiti come base per la partecipazione attiva alla vita collettiva.

La norma in esame richiama con chiarezza il diritto delle persone con disabilità ad usufruire delle misure previste dalla presente legge. Esse comprendono interventi sanitari, sociali, educativi e lavorativi finalizzati al recupero, al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia e della partecipazione sociale di tutte le persone con disabilità.
La disposizione assume particolare rilevanza proprio perché afferma la titolarità, da parte della persona con disabilità, dei diritti soggettivi. Inoltre, tutela questi diritti, ponendosi come strumento di eliminazione degli ostacoli al loro pacifico esercizio.
L’affermazione della piena tutela giuridica ed economica costituisce un chiaro indice della volontà legislativa di evitare che la condizione di disabilità possa determinare forme di discriminazione, in contrasto con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dalla Costituzione.

È importante notare che l’articolo in commento sottolinea anche il diritto alla realizzazione individuale, nella misura in cui garantisce l’accesso ai servizi e alle opportunità in modo compatibile con le esigenze specifiche di ciascuno. Tale impostazione, coerente con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost., riflette un modello di intervento pubblico orientato non al mero assistenzialismo, ma ad una effettiva promozione dell’autonomia personale.

Il diritto alla piena integrazione nella società, come affermato dall’art. 2, si configura dunque come un obiettivo concreto e vincolante per lo Stato, che è chiamato a rimuovere gli ostacoli - materiali, sociali e culturali - che impediscono alla persona con disabilità di esercitare i propri diritti su un piano di pari dignità rispetto agli altri cittadini.

La norma richiama, infine, l’art. 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, al fine di garantire il coordinamento tra la disciplina nazionale e la competenza legislativa primaria delle Province autonome in materia di assistenza, integrazione sociale e sanitaria, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione.

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