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Dizionario Giuridico

Diritto certo, liquido ed esigibile

Che cosa significa "Diritto certo, liquido ed esigibile"?

Il diritto si definisce certo quando risulta chiaramente nel suo contenuto e nei suoi limiti dagli elementi indicati nel titolo esecutivo, ovvero non è controverso nella sua esistenza (salvo opposizioni in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 615 del c.p.c.).
Il diritto è liquido quando il suo ammontare risulta espresso in misura determinata e non in modo generico.
E' bene precisare che non è necessario che l'importo del credito venga indicato precisamente nella sua quantità, in quanto è sufficiente che questa sia desumibile da una mera operazione aritmetica sulla base degli elementi indicati dal titolo. Pertanto, non si potrà iniziare un'esecuzione per il conseguimento di cose determinate solo nel genere.
Infine, il diritto è esigibile quando non è sottoposto a condizione sospensiva né a termini, ovvero è tale il diritto venuto a maturazione e che può essere fatto valere in giudizio per ottenere una sentenza di condanna. Se il diritto è sottoposto a condizione risolutiva il creditore può agire in via esecutiva e sarà il debitore a dover provare la condizione stessa, mentre la scadenza del termine o il verificarsi della condizione sospensiva devono essere provati dal creditore.

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