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Articolo 38 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Rimborso di versamenti diretti

Dispositivo dell'art. 38 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede l'esattoria presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta e stata operata.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvedere al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-quater o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-quater, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma.

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M. P. chiede
venerdģ 10/04/2026
“BUONGIORNO, HO EVIDENZIATO DA UN CONTROLLO UN ERRORE RIPETUTO NELLA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DAL 2015 AL 2020 : LA NON CORRETTA INDICAZIONE DEGLI IMPORTI DEI CONTRIBUTI ENPAM VERSATI E RICAVI MAGGIORI RISPETTO AL REALE, CON CONSEGUENTI CONTEGGI IRPEF SUPERIORI ALL'EFFETTIVO PER UN IMPORTO MOLTO RILEVANTE, ALL'INCIRCA E. 70.000,00.
HO AGITO CON AGENZIA DELLE ENTRATE TRAMITE SISTEMA DI AUTOTUTELA, MA LA RISPOSTA E' STATA NEGATTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI.
E' POSSIBILE AVVIARE UN ALTRO METODO DI TUTELA AL FINE DI OTTENERE IL RECUPERO DELL'IMPOSTA VERSATA IN ECCESSO? GRAZIE. CORDIALI SALUTI”
Consulenza legale i 12/04/2026
Il primo aspetto da chiarire riguarda correttamente la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, la quale ha rigettato l’istanza di autotutela per decorrenza dei termini. In effetti, l’autotutela amministrativa non costituisce uno strumento di tutela “a diritto” del contribuente, ma un potere discrezionale dell’Amministrazione, esercitabile ai sensi dell’art. 2-quater del D.L. 564/1994 e del D.M. 37/1997, anche oltre i termini ordinari, ma solo in presenza di evidenti errori e, soprattutto, senza che vi sia un obbligo giuridico di accoglimento. La motivazione fondata sulla decadenza dai termini è, quindi, una prassi consolidata.
Ciò detto, il rigetto in autotutela non esaurisce necessariamente gli strumenti di tutela esperibili.
La via ordinaria per il recupero di imposte versate in eccesso è rappresentata dall’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che prevede un termine di decadenza di 48 mesi dal versamento. Tale termine, nel caso rappresentato, risulta purtroppo decorso per tutte le annualità indicate (2015–2020), circostanza che preclude la possibilità di ottenere il rimborso tramite questa procedura ordinaria.
Non è inoltre percorribile la strada della dichiarazione integrativa “a favore” ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998, poiché anch’essa è soggetta a limiti temporali (attualmente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al quinto anno successivo), anch’essi ormai spirati per le annualità più risalenti.
La giurisprudenza di Cassazione ha talvolta riconosciuto la possibilità di agire in sede civilistica per indebito oggettivo ex art. 2033 del c.c., sostenendo che il pagamento di imposte non dovute possa configurare un pagamento privo di causa. Tuttavia, tale orientamento è estremamente restrittivo in ambito tributario, in quanto prevale il principio di specialità della normativa fiscale e dei relativi termini decadenziali. In altre parole, i giudici tendono a escludere che l’azione civilistica possa essere utilizzata per aggirare i termini previsti dalla legge tributaria.
Resta, in linea teorica, la possibilità di proporre un’ulteriore istanza in autotutela “rafforzata”, meglio argomentata e supportata da documentazione puntuale (prova dei contributi ENPAM effettivamente versati, ricostruzione analitica dei redditi, evidenza dell’errore materiale), facendo leva sui principi di capacità contributiva sanciti dall’art. 53 Cost. e di buona amministrazione ex art. 97 Cost.. Tuttavia, è corretto evidenziare che anche tale tentativo ha probabilità di accoglimento limitate, proprio per la già intervenuta decadenza dai termini.