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Articolo 37 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Rimborso di ritenute dirette

Dispositivo dell'art. 37 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 37 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

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Clelia M. chiede
giovedì 04/07/2019 - Emilia-Romagna
“In data 20/11/2003 mio marito, dipendete della Banca ...omissis...., concordava con la banca una somma di incentivazione all’esodo di EURO 115.000,00;
In data 31/12/2006 si concludeva il rapporto di lavoro con la Banca ...omissis.... con l’erogazione dell’incentivo all’esodo stabilito fin dal 20/12/2003;
La Banca ...omissis....al momento dell’erogazione non applicava la norma legislativa agevolata prevista dalla legge n. 248 del 4/8/2006, ma applicava sull’incentivo all’esodo l’intera aliquota applicata sul TFR;
In data 29/8/2009 mio marito decedeva;
In data 18/2/2013, in qualità di erede, chiedevo all’Agenzia delle Entrate il rimborso dell’IRPEF derivante dall’applicazione della norma legislativa agevolata;
Non avendo avuto nessun riscontro, nell’Aprile del 2018 mi recavo preso l’Agenzia delle Entrate che mi informava del rigetto del’istanza di rimborso per decadenza del diritto. Nell’istruttoria che mi è stata fornita si legge: “Note: 1581 –GV – decadenza 48 mesi – Stato: rimborso rigettato per decadenza del diritto al rimborso in data 22-03-2017 dall’ufficio TGD Bologna 1 – modificabile. Attenzione: beneficiario variato per decesso intestatario istanza;
Il mio quesito fa riferimento alla parola “MODIFICABILE” utilizzata nel’istruttoria.
In base a cosa lo stato della pratica sarebbe modificabile? Esistono, per caso norme sulla decadenza, in caso di decesso del beneficiario, che modificano il semplice conteggio dei 48 mesi? O altro?”
Consulenza legale i 14/07/2019
I termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di rimborso sono dettati dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/73, rispettivamente, in materia di ritenute dirette e di versamenti diretti.
Entrambe le citate disposizioni stabiliscono che, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, il contribuente (che ha subito la ritenute, nel primo caso, o che ha eseguito il versamento, nel secondo caso) può presentare istanza di rimborso entro il termine di decadenza di 48 mesi decorrenti dalla data in cui ha subito la ritenuta, ovvero dalla data in cui ha eseguito il versamento non dovuto.
La norma non contiene alcuna disposizione in riferimento al caso di morte del contribuente.

Va, tuttavia, ricordato che, in riferimento agli eredi del contribuente, sussiste una disposizione generale, contenuta nell’art. 65 delle disp. accert. imp. redditi, comma 3, in base alla quale “Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi”.
Sembra (dal momento che non viene precisata la data in cui è stato corrisposto l’incentivo all’esodo!) che, nel caso di specie, neanche tale ultima disposizione possa essere utile al fine di poter considerare tempestiva l’stanza di rimborso, posto che la morte del de cuius si è verificata in data 29.08.2009 e l’istanza di rimborso è stata presentata in data 18.02.2013.

A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso, l’ufficio potrà:
  • accogliere totalmente il rimborso;
  • accogliere parzialmente o rigettare la richiesta con formale provvedimento di diniego impugnabile entro 60 giorni dinanzi alla Commissione Tributaria;
  • non emettere alcun provvedimento formale nei 90 giorni successivi alla presentazione della stessa. In tal caso si verifica il cosiddetto silenzio-rifiuto contro cui il contribuente potrà ricorrere in Commissione Tributaria nei termini prescrizionali del rimborso.
Il diritto al rimborso si prescrive (art. 2946 del c.c.) decorsi dieci anni dalla presentazione dell’istanza. In questo caso la prescrizione può essere interrotta con una domanda di sollecito del rimborso.
Tenuto conto di questa ultima precisazione si potrebbe ritenere (ma occorrerebbe una conferma dell’amministrazione finanziaria che ha gestito informaticamente la richiesta di rimborso) che l’uso del termine “MODIFICABILE” derivi dal fatto che il contribuente, entro il suddetto termine di prescrizione, potrebbe presentare ricorso avverso il cosiddetto silenzio-rifiuto, il ricorso potrebbe essere accolto e il rimborso, inizialmente “rigettato” dall’ufficio, potrebbe rendersi dovuto e, quindi, erogabile a favore degli aventi diritto.

Va da ultimo precisato che, sebbene l’amministrazione finanziaria ritiene che il diritto al rimborso si prescrive nel termine di 10 anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr inter alia sentenza n. 1543 del 22 gennaio 2018) è orientata a ritenere che la prescrizione del diritto al rimborso inizia a decorrere non dal momento in cui è stata formulata l’istanza di rimborso, ma dal distinto termine in cui il diritto può essere fatto valere (in giudizio), secondo i principi civilistici di cui all’art. 2935 del c.c. (art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992).
Ne consegue che, presentata l’istanza nei termini di decadenza, il dies a quo per l’azione di rimborso, anche in applicazione della regola del computo ex numeratione dierum ( art. 155 del c.p.c.), inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui può dirsi conclusa la fase amministrativa con un provvedimento formale di diniego esplicito al rimborso, ovvero dopo l’inutile decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione, con provvedimento implicito che assumerà la forma del silenzio-rifiuto e, quindi, in quest’ultimo caso dal 91 giorno successivo all’istanza.