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Articolo 213 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Decisione delle cause davanti al giudice d'appello

Dispositivo dell'art. 213 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Il giudice, se la sentenza impugnata è definitiva, decide secondo gli articoli 353 e seguenti del codice.

Con la sentenza che conferma o riforma una sentenza interlocutoria senza chiudere il processo, il giudice di appello rimette le parti davanti al giudice di primo grado, fissando il termine perentorio per la riassunzione.

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