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Articolo 212 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

(R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368)

[Aggiornato al 22/04/2023]

Effetto devolutivo dell'appello

Dispositivo dell'art. 212 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

In tutte le cause d'appello proposte contro sentenze pubblicate prima dell'entrata in vigore del codice, si applica l'articolo 490 del codice precedente.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle cause d'appello proposte contro sentenze non ancora pubblicate, ma relative a cause già in decisione nel giorno dell'entrata in vigore del codice.

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