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Articolo 26 ter Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Dispositivo dell'art. 26 ter Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Anonimo chiede
lunedģ 09/10/2023
“Buonasera
Mia moglie, in qualità di PROCURATRICE GENERALE di una zia, in previsione della dipartita di quest'ultima, dietro suggerimento di un cugino imprenditore (!!) ha trasferito nel 2023 19.000€ dal conto della zia ad un suo ( di mia moglie ) conto, aperto anni prima dietro imposizione della banca per versare il riscatto di una polizza ( beneficiaria mia moglie ) trasferimento di importo giustificato dalla necessità di disporre di liquidità bypassando il blocco del conto ( con l'accordo degli eredi, anch'essa erede )
Poco dopo la zia è deceduta
Nell'e.c. bancario il movimento è segnato come GIRO SOMME
Domanda :
Operazione errata ?
Mia moglie non è cointestataria del conto della zia
Ci si dovrà aspettare un controllo dell'agenzia delle entrate , e in che tempi?
Nessun documento che giustifichi la necessità del trasferimento dell'importo
Mia moglie è architetto iscritto all'albo ma non ha mai esercitato
Ad oggi mia moglie è dichiarata ( non avendo alcun reddito ) a mio carico
Quali possibili conseguenze e quali eventuali azioni per ridurre ( laddove necessario ) il danno
Grazie”
Consulenza legale i 11/10/2023
Dall’esame del quesito sembra poter comprendere che il capitale oggetto del trasferimento costituisca riscatto di una polizza mentre l’assicurato era ancora in vita. La disciplina fiscale di cui all’art. 26 ter del Decreto del Presidente della repubblica n. 600/1973 prevede che il denaro proveniente dal riscatto polizza vita in seguito alla permanenza in vita dell’assicurato oltre il termine prestabilito è soggetto a un’imposta sostitutiva del 12,5%. Tale contributo viene pagato sulla differenza tra l’ammontare percepito e i premi pagati. L’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 20/2022 chiarisce che “ con riferimento alle somme percepite in dipendenza di polizze di assicurazione sulla vita, si evidenzia che, ai fini fiscali, la tassazione varia in base alla tipologia contrattuale ed alle prestazioni garantite, anche qualora i contratti di assicurazione siano di tipo misto ovvero che ricomprendono entrambe tali forme. I proventi corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita sono suscettibili di generare redditi di capitale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). La norma citata dispone che si considerano redditi di capitale «i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione». Detti redditi sono determinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, del Tuir come «differenziale tra l'ammontare percepito dal contribuente e quello dei premi pagati» e sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (Attualmente 12,5%), in base alle disposizioni di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. “
Orbene, tale imposta sostitutiva dev’essere trattenuta direttamente dall’Ente erogatore in qualità di sostituto d’imposta che provvederà al relativo versamento all’erario.
Nel caso di mancata applicazione e ritenuta dell’imposta da parte del sostituto d’imposta (la compagnia assicurativa) sarà direttamente il percipiente a dover versare la predetta imposta al fisco.

Avendo percepito le somme nell’anno 2023 il percipiente, in caso di omesso versamento da parte del sostituto d’imposta (impresa di assicurazione), è ancora in termini per il versamento di quanto dovuto al fisco.
Probabilmente nella distinta di calcolo di liquidazione delle somme la trattenuta può essere chiaramente evincibile. Diversamente, la predetta distinta di calcolo può essere richiesta all’Ente erogatore così come anche la prova di avvenuto versamento dell’imposta sostitutiva al fisco.
Nel caso di omesso versamento della ritenuta da parte dell’ente assicurativo (magari in quanto soggetto estero) le somme percepite andranno dichiarate nel modello 730 /2024 ed il percipiente provvederà a versare l’imposta sostitutiva.
Quanto alla causale del versamento “ GIRO SOMME”, nell’eventualità remotissima di un accertamento bancario da parte dell’Agenzia Entrate ( non sembra che ne sussistono i presupposti di legge) sarà agevole, con documenti alla mano, giustificare le somme percepite a seguito di riscatto del premio.