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Articolo 26 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 13/06/2025]

Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti

Dispositivo dell'art. 26 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da:

  1. a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239.

2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.

Spiegazione dell'art. 26 bis Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Le esenzioni dall’imposizione, previste dalla norma in commento, riguardano i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. L’articolo va letto in combinato disposto con l’art. 6, comma 1 d.lgs. 1996 n. 239, che ha apportato modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati e che si interessa di disciplinare i rapporti tra Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Infatti, sono esenti da imposizione i redditi di capitale di cui all’art. 44 Tuir, rispettivamente indicati alla lettera a), lettera c) (rendite perpetue e prestazioni annue perpetue), lettera d) (compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia), lettera g - bis) (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute) e lettera g- ter) (proventi derivanti da mutuo di titoli garantito).

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