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Articolo 1 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Dichiarazione dei soggetti passivi

Dispositivo dell'art. 1 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto. (1)

Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:

  1. a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
  2. b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonché redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
  3. b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del citato testo unico delle imposte sui redditi;
  4. c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7 bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  5. [d) i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a) e d), del citato testo unico delle imposte sui redditi, compresi quelli soggetti a tassazione separata, certificati dall'ultimo sostituto di imposta, che, oltre tali redditi, possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e quello derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze purché di importo non superiore alla deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater, dello stesso testo unico. Tuttavia detti contribuenti possono presentare o spedire, con le modalità previste dall'articolo 12 del presente decreto, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'articolo 3 del presente decreto, redatto in conformità ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, ai soli fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;](2)
  6. [e) i soggetti diversi dalle persone fisiche che non possiedono alcun reddito o possiedono soltanto i redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, sempre che non siano obbligati alla tenuta di scritture contabili;](2)
  7. [e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. In tal caso l'esonero spetta anche se la differenza tra l'imposta dovuta e le predette detrazioni risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 47, L. 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui all'art. 8, primo comma, primo periodo, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7-bis, con le modalità previste dall'art. 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.](2)

[Ai fini della lettera c) del comma precedente sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente soltanto i compensi dei lavoratori soci di cooperative e le somme indicate rispettivamente alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi.](3)

Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri.

Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.

Note

(1) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono:
  1. a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilità della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
  2. b) che non è soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973;
  3. c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltrechè per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973;
  4. d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, è tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perchè possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati".
(2) Lettera abrogata dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314.

Spiegazione dell'art. 1 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

L'art. 1, comma 1, del d.p.r. 600/73 obbliga ogni soggetto passivo, compresi quelli obbligati alla tenuta delle scritture contabili, a dichiarare annualmente i redditi posseduti, a prescindere che da essi non ne consegua alcun debito di imposta.
Il secondo comma dell'articolo in commento statuisce che la dichiarazione è unica o ai fini IRPEF o ai fini IRES, nonché ai fini IRAP e che in essa devono essere indicati gli elementi attivi e passivi per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano tali imposte.
Il comma 3 del presente articolo stabilisce che la dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto passivo e per quelli dei soggetti a lui imputabili ai sensi dell'art. 4 del Tuir (es. beni dei figli minori soggetti ad usufrutto legale del genitore / soggetto passivo).
Il quarto comma dell'art. 1 in commento, infine, prevede un elenco di casi di esonero dall'obbligo della dichiarazione.

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Roberto Z. chiede
giovedģ 19/03/2020 - Lombardia
“oggetto:dichiarazione redditi 2019 x anno 2018, Modulo IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Premessa: Il mio commercialista, per asseriti motivi tecnici, non riesce a consegnarmi la "comunicazione di avvenuto ricevimento della Ag. Entrate" relative alla dichiarazione dei redditi inviata telematicamente.

Domanda: Può il modulo in oggetto, debitamente firmato, sollevarmi dalle conseguenze di una eventuale omessa dichiarazione, ivi comprese le conseguenze penali?”
Consulenza legale i 21/03/2020
Come indicato nelle relative istruzioni, la dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2019 per il periodo di imposta 2018, può essere presentata:
  1. per via telematica, direttamente dal dichiarante;
  2. per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
  3. consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica, immediatamente dopo l’invio.
Il sistema di trasmissione telematica delle dichiarazioni, inoltre, in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono:
  • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione e all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita per via telematica dal sistema informativo centrale;
  • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Solo detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 delle disp. accert. imp. redditi, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

Come precisato nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgendosi, eventualmente, ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.
Si fa presente anche che la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa, attraverso lo stesso canale, al soggetto che ha effettuato l’invio e tale comunicazione è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici.
La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; pertanto, se si hanno dei dubbi sull’effettivo inoltro della dichiarazione da parte del proprio consulente, è opportuno verificare, così come sopra indicato, presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Non sussistono altri mezzi di prova al di la di quelli prima indicati.
Si ricorda che in relazione alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).
In ultimo si ricorda che, in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall’art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ed è altresì prevista la revoca dell’abilitazione quando nello svolgimento dell’attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall’ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

Tutto ciò, però, non esclude la sanzionabilità dello stesso contribuente per un eventuale comportamento omissivo, in ordine alla presentazione della dichiarazione, se lo stesso non ha agito così come prima suggerito.