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Articolo 8 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 8 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322

[Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullitā, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici delle imposte e presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate. Il Ministro per le finanze stabilisce il prezzo di vendita degli stampati e l'aggio spettante ai rivenditori.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullitā, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere sottoscritta, a pena di nullitā, dal rappresentante legale e in mancanza da chi ne ha la amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

La dichiarazione delle societā e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presso i quali esiste un organo di controllo, deve essere sottoscritta anche dalle persone fisiche che lo costituiscono o dal presidente se si tratta di organo collegiale. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione č valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 53.]

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