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Articolo 12 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Presentazione delle dichiarazioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 12 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Articolo abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322

[La dichiarazione con i relativi allegati deve essere presentata all'ufficio delle imposte o all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. L'ufficio, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta. Il comune che ha ricevuto la dichiarazione deve trasmetterla all'ufficio delle imposte non oltre dieci giorni dall'ultimo giorno utile per la presentazione delle dichiarazioni.

La dichiarazione con i relativi allegati può anche essere spedita al competente ufficio delle imposte per raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che deve apporre su di essa il timbro a calendario.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta dell'ufficio delle imposte o dell'ufficio comunale, dalla ricevuta della raccomandata o da altro documento dell'amministrazione postale comprovante la data della consegna all'ufficio postale. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei protocolli, registri e atti dell'ufficio delle imposte.

La presentazione della dichiarazione ad ufficio diverso da quelli sopra indicati si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione sia pervenuta all'ufficio delle imposte competente.

Le persone fisiche devono presentare, congiuntamente alla dichiarazione e ai relativi allegati, copia della dichiarazione medesima destinata al comune del loro domicilio fiscale.

In caso di omessa presentazione della copia della dichiarazione questa viene fatta a cura dell'ufficio delle imposte salva l'applicazione della sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 48.]

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