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Articolo 31 Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (DOPPIONE) (DIP)

(L. 31 maggio 1995, n. 218)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Separazione personale e scioglimento del matrimonio

Dispositivo dell'art. 31 DIP

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio, qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

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Anonimo chiede
sabato 26/09/2020 - Marche
“Buongiorno. Sono sposato all’estero in regime di comunione dei beni. Il mio conto corrente in Italia è cointestato con mia mamma. In caso di divorzio cosa succede alla liquidità e a tutti gli investimenti finanziari fatti con quel conto? Essendo mia mamma cointestataria potrebbero finire in una eventuale spartizione con la compagna in caso di divorzio non consensuale?

Consulenza legale i 02/10/2020
Nel fornire risposta al presente quesito occorre tenere presente che il matrimonio risulta celebrato all’estero; si rende, pertanto, necessario fare riferimento ai criteri stabiliti dalla legge n. 218/1995, la cosiddetta legge sul diritto internazionale privato.
In particolare, l’art. 31 della citata legge prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio siano regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza di legge nazionale comune, si applicherà la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
La norma precisa anche che, se la legge straniera applicabile non prevede separazione e divorzio, questi sono regolati dalla legge italiana.
Criteri analoghi sono stabiliti dall’art. 30 della legge 218/1995 riguardo ai rapporti patrimoniali tra coniugi, i quali sono regolati dalla legge nazionale comune o, nel caso di coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (i coniugi possono, tuttavia, accordarsi per iscritto, nel senso di regolare i loro rapporti patrimoniali sulla base dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede).
Pertanto, qualora, facendo applicazione dei criteri sopra indicati, risulti applicabile la legge italiana, occorrerà tenere presente che l’eventuale saldo attivo del conto corrente intestato ad uno dei due coniugi, e non ad entrambi, può rientrare (ricorrendone i presupposti) nella c.d. comunione de residuo, di cui all’art. 177 del c.c., lettere b) e c). Si tratta, rispettivamente, dei “frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione”, e dei “proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati”. In sostanza, si tratta di beni che dovranno essere divisi tra i coniugi solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione.
Nel nostro caso, pertanto, occorrerebbe conoscere da quali fonti venga alimentato il conto in questione.
Quanto ai criteri di ripartizione, ad essere oggetto di divisione sarà naturalmente la quota del saldo spettante al coniuge, da determinarsi con riferimento al combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 del c.c.
La prima di tali norme stabilisce infatti che, nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto: ciò riguarda, però, il rapporto dei correntisti con la banca, non i loro rapporti interni. Questi ultimi sono, invece, regolati proprio dall’art. 1298 c.c., ai sensi del quale nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi; inoltre, le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (salvo che sia provato, ad esempio, che il conto è alimentato prevalentemente o esclusivamente con denaro di uno solo dei titolari).
Da ultimo va precisato che, per la legge italiana, la comunione tra coniugi si scioglie già con la separazione personale di questi ultimi (art. 191 del c.c.).