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Articolo 121 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 29/02/2024]

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali

Dispositivo dell'art. 121 Decreto "Rilancio"

1. (1)I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122 bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione(2);
  2. b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione(2).

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

  1. a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  2. b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160(4).

1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)(3).

1-sexies. sAlle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli interventi la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, è consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte di spese di cui al predetto articolo 119 del presente decreto, già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere fatto in relazione alle ordinarie emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028. Con appositi provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità' applicative del presente comma(3).

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

  1. a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;
  3. c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119;
  4. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del presente decreto;
  6. f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;
  7. f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244(4).

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L'importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

6-bis. Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4, il concorso nella violazione che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, è in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso della seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, le cui spese detraibili sono oggetto delle opzioni di cui al comma 1:

  1. a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  3. c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  8. h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  9. i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
  10. i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
  11. i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente(3).

6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4(3).

6-quater. Il mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis.1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91(3).

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.

Note

(1) Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 14, comma 1-bis) che le presenti modifiche "si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Ha inoltre disposto (con l'art. 57, comma 3) che le presenti modifiche "si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022".
L'art. 121 è stato da ultimo modificato dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, il quale ha disposto (con l'art. 14, comma 1-bis.1.) che "Le disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'articolo 119 e di cui all'articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020".
(2) Le lettere a) e b) del comma 1 sono state modificate dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6.
Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha disposto (con l'art. 9, comma 4-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
(3) Comma inserito dal D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38.
(4) Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto:
- (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera a)) che "Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facolta' e non un obbligo".
- (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
[...]
b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo".
Il D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, come modificato dal D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Per gli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322".

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“Con l’emissione del D.L. n. 11/2023 del 16 febbraio u.s. sono sorti dubbi interpretativi tra i condòmini circa la possibilità di applicazione delle agevolazioni fiscali (sconto in fattura o cessione del credito).
Infatti, il citato decreto, poi convertito in legge n.38 del 11 aprile 2023, al comma 2 dell’art. 2 recita: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) omissis;
b) per gli interventi effettuati dai condomìni risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del decreto legge n. 34 del 2020; …..”.

In sostanza, tenuto conto che, il condomìnio ha deliberato l'esecuzione dei lavori il 23/11/2022 ed ha presentato la CILA Superbonus 110% in data 24/11/2022 senza aver, ad oggi, sottoscritto alcun contratto per l’esecuzione dei lavori e senza, pertanto, che sia stato eseguito alcun intervento di cui all’art. 119 e sostenuta alcuna spesa ad esso relativa, prima dell’emissione del decreto legge n. 11/2023, si chiede di sapere se il condomìnio abbia ancora o meno la possibilità di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.”
Consulenza legale i 14/07/2023
Ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, in relazione al Superbonus, i soggetti che sostengono dall'1.7.2020 al 31.12.2025 le spese per gli interventi agevolati, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito. La possibilità di utilizzare queste forme alternative alla detrazione, è stata rivista e ridefinita dall’art.2 co.2 del DL 11/2023, convertito in Legge (L.38/2023). A seguito di questa modifica normativa, in linea generale, a decorrere dal 17.02.2023 non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, ma è possibile soltanto utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi. Tuttavia sono state previste delle eccezioni, per salvaguardare coloro che avevano già avviato le pratiche inerenti.
Per quanto riguarda gli interventi effettuati dai condomini e rientranti nella normativa del Superbonus (110%, 90%, 70% o 65) è stato stabilito che è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo in relazione alle spese sostenute entro il 31.12.2025 se, in data anteriore al 17.02.2023 (quindi fino al 16.02.2023 compreso), risulti adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la CILA di cui all’art. 119 co. 13-ter del DL.34/2020. Stante il contenuto della norma pertanto, si ritiene che nel caso descritto, i condomini possano optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura, a nulla rilevando il mancato inizio degli interventi e il mancato sostenimento delle spese.

A. N. chiede
giovedì 15/09/2022 - Sicilia
“Nella prossima assemblea condominiale è posta all'O.D.G. l'approvazione degli elaborati presentati dal Tecnico che coordinerà i "Lavori di manutenzione dei prospetti e della terrazza del Condominio ........., Applicazione Sismabonus 110% interventi locali - D.L. 34/2020 art. 119 comma 9, punto 8.4.4. delle NTC".
Domanda: Quali responsabilità (in ordine economico e/o altro evemtuale) assumeranno i condomini, approvando "in fiducia" gli elaborati predetti (elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico, quadro economico, relazione di calcolo, schede tecniche), qualora non si possiedono le necessarie competenze? E' ammessa un'approvazione con "esonero responsabilità" e come indicarla? Grazie

Grazie.”
Consulenza legale i 23/09/2022
Quando ci si appresta ad effettuare dei lavori agevolati con il Superbonus risulta indispensabile effettuare uno studio di fattibilità iniziale dell’intervento che si intende svolgere al fine di comprendere se siano presenti tutti i crismi necessari per poter eseguire i lavori usufruendo delle agevolazioni fiscali. Solitamente questo studio di fattibilità è svolto da tecnici o da general contractor che si pongo da “intermediari” tra il contribuente e gli esecutori dei lavori, oltre ai vari professionisti (nel caso di specie potrebbe provvedere lo “studio di ingegneria”). Questa fase è indubbiamente cruciale, pertanto è importante che venga affidata a soggetti competenti e di fiducia. Solo se lo studio di fattibilità darà esito positivo, si potrà provvedere all’inizio dei lavori godendo delle agevolazioni fiscali.
Si specifica che in tema di superbonus, il contribuente viene ritenuto responsabile (con decadenza dal beneficio), qualora abbia goduto dell’agevolazione non spettante, usufruita sia tramite detrazione in dichiarazione dei redditi, sia mediante sconto in fattura o cessione del credito. Significa che l’amministrazione potrà provvedere al recupero delle somme, ingiustamente fruite dai singoli contribuenti, qualora si verifichino irregolarità legate alla fruizione del bonus 110%, all’assenza totale o parziale dei requisiti previsti ovvero alla loro perdita. In questo caso, così come previsto dall’art. 121 comma 5 del DL 34/2020, oltre alla restituzione degli importi corrispondenti alla detrazione non spettante, verranno richiesti al contribuente gli interessi di cui all’art.20 DPR 602/73 (al tasso del 4% annuo) e le sanzioni di cui all’art.13 DL 471/97 (pari al 30% dell’importo non versato).
Si specifica che in caso di utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 comma 6 del DL 34/2020, così come modificato dal decreto "Aiuti-bis”, si può configurare concorso nella violazione con responsabilità da riconoscersi al contribuente e in solido con il fornitore che ha applicato lo sconto o con il cessionario del credito, solo qualora ci sia la presenza di dolo o colpa grave. Pertanto, solo qualora il fornitore o il cessionario operino con la consapevolezza di contribuire alla realizzazione della violazione con condotte commissive ed omissive (mancanza di diligenza), possono essere ritenuti responsabili in solido con il contribuente.
Il contribuente, qualora le irregolarità che hanno portato all’utilizzo indebito del bonus, derivino da negligenza attribuibile a professionisti e/o imprese, potrà rivalersi nei loro confronti per i danni subiti intentando un’azione civile affinchè venga accertata la responsabilità e riconosciuto il risarcimento del danno. I professionisti rimangono chiaramente responsabili in caso di non veridicità delle attestazione e asseverazioni rilasciate.
In sostanza, il contribuente è sempre il responsabile finale qualora utilizzi l’agevolazione fiscale non spettante, salvo la possibilità di rivalersi su terzi in caso di responsabilità solidali. Si deduce quindi che non è possibile prevedere approvazioni dei lavori con esonero di responsabilità.

PIERO D. S. chiede
mercoledì 31/03/2021 - Lazio
“Nella palazzina in cui abito, si vorrebbe procedere a richiedere il Bonus Facciate 90% finalizzati al recupero o restauro della facciata, anche al rifacimento del terrazzo condominiale. Ho fatto presente all’amministratore e ad alcuni condomini che al rifacimento del terrazzo si applica la detrazione del 50% come spesa di ristrutturazione. Sono certo della correttezza della mia interpretazione, avendo letto la relativa normativa fiscale.
Quindi il mio dubbio riguarda essenzialmente su come debbo procedere nel caso in cui essendo in minoranza l’assemblea deliberi di far rientrare il rifacimento del terrazzo nel Bonus Facciate, tenuto conto che si delibererebbe di procedere a richiedere lo sconto in fattura. Mi chiedevo se le Sanzioni ricadano sui condomini e/o anche sulla Ditta che applica lo sconto in fattura.
Sono inoltre convinto che così procedendo, in questo caso si perderebbe anche l’opportunità di beneficiare del 50%. In conclusione, sarei grato di una vostra conferma e di una vostra indicazione su come procedere. In particolare se c’è una terza soluzione, oltre ad opera di convincimento verso l’amministratore e ad impugnare entro 30 giorni la malaugurata delibera.”
Consulenza legale i 11/04/2021
Con la legge di bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 45) è stata introdotta la disciplina (art. 1, commi da 219 a 223) che consente una detrazione dall’imposta lorda (di seguito anche “bonus facciate”), pari al 90 per cento delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale aprile 1968, n. 1444. In particolare, la disciplina sopra richiamata individua le tipologie di interventi che danno diritto al “bonus facciate” e, per essi, la misura della detrazione spettante. Vengono, inoltre, stabilite le modalità di fruizione della detrazione nonché le relative modalità applicative.

L’art. 121 del D.L. n. 34/2020, ha previsto, in alternativa alla detrazione da fare valere in dichiarazione dei redditi, la possibilità per i contribuenti interessati al “bonus facciate”, di optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante a soggetti terzi, compresi istituti di credito e compagnie assicurative; o, in alternativa, all’utilizzo diretto della predetta detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. L’agevolazione, pertanto, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del dPR 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Ai fini del riconoscimento del “bonus facciate”, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”, così come disposto ai commi 219, 220 e 221, dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020. In particolare, la detrazione spetta per:
- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

La ratio della normativa in esame, dunque, è incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici. L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Tali interventi comprendono, a titolo esemplificativo:
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata. Devono, invece, considerarsi escluse, stante il testo normativo, riferito alle facciate esterne e alle strutture opache verticali, le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

La detrazione, inoltre, spetta anche per:
- le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

Gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:
- i requisiti indicati nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;
- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

Sono esclusi dall’applicazione del predetto decreto legislativo, tra gli altri, gli immobili di notevole interesse pubblico nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al citato D. Lgs. n. 42/2004, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.

Da quanto detto deriva, dunque, che effettivamente, il “bonus facciate” non trova applicazione in riferimento agli interventi sul tetto per i quali sarà, invece, possibile, se l’intervento lo giustifica, accedere all’agevolazione del 50% di detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR.
Come precisato nella Circolare n. 2/2020, al par. 4, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni di cui commi 3-bis e 3-ter dell’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”).

Pertanto, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
Trova, inoltre, applicazione il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 febbraio 2007 (contenente le disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente -ecobonus). Ne deriva che, per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti per gli interventi sull’involucro edilizio dal cosiddetto “ecobonus”. Trattandosi di interventi sulla parte opaca delle pareti verticali si applicano, in particolare, gli articoli 4 e 7 del citato decreto 19 febbraio 2007. Gli interventi in questione saranno, pertanto, sottoposti ai controlli a campione previsti dal citato articolo 14 del D.L. n. 63/2013.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del “bonus facciate” devono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi, provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.
In tal caso, anche ai fini del “bonus facciate”, l’amministratore rilascia, in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando, altresì, di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge. L’amministratore deve, inoltre, conservare la documentazione originale, al fine di esibirla a richiesta degli Uffici.

Tutti i predetti adempimenti rientrano a pieno titolo fra le competenze a lui assegnate ex lege (art. 1131 del c.c..): tutela e conservazione delle cose comuni.
Stando a quanto previsto dalla riforma del condominio (legge n. 220 del 11.12.2012, in vigore dal 17.06.2013), per effetto delle nuove competenze attribuite, gli amministratori non possono esimersi dall’esecuzione degli adempimenti fiscali, compresi quelli riferiti alle agevolazioni in commento.
Nell’ambito degli adempimenti adesso posti a carico dell’amministratore di condominio rientra anche l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
A tal fine dovrà essere utilizzato l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 326047/2020 del 12.10.2020.
Nel quadro “A” del predetto modello l’amministratore dovrà espressamente indicare il tipo di intervento effettuato nel campo “Tipologia intervento”, utilizzando uno degli appositi codici identificativi dell’intervento per i quali si effettua la comunicazione.
Inoltre, nella sezione II del quadro C - “Soggetti beneficiari” - dovrà indicare, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.
Il modello, ovviamente, andrà sottoscritto da parte dell’amministratore di condominio che, pertanto, assume la piena responsabilità di quanto nello stesso indicato.

Sul tema della responsabilità dell’amministratore, occorre evidenziare poi che la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, con la recente Sentenza n. 22343 del 26.09.2017, resa sulla base della precedente Sentenza n. 11548 del 14.05.2013, che il professionista/amministratore risponde della mancata fruizione dell’agevolazione fiscale se il contribuente riesce a provare che il danno non si sarebbe prodotto nel caso di corretto adempimento con ciò confermando, in via generale, la responsabilità del professionista/amministratore per gli inadempimenti fiscali che comportano il disconoscimento o la mancata fruizione delle agevolazioni.

Sarebbe, quindi, opportuno che, nella stessa delibera assembleare con la quale si approvano i lavori di ristrutturazione, venisse espressamente deliberato anche in merito alla misura delle agevolazioni fiscali di cui si intenderà fruire.
Conseguentemente, nel caso in cui venisse deliberato di fruire dell’agevolazione nella misura del 90% anche in relazione ai lavori eseguiti per il ripristino del tetto, sarebbe opportuno chiedere che venga espressamente indicato a verbale l’opposizione del condomino alla fruizione della predetta agevolazione nella misura del 90%, evidenziando il minor ammontare espressamente previsto per le ristrutturazioni edilizie di cui all’art. 16-bis del TUIR nell’ambito del quale i predetti lavori di ripristino sono riconducibili.

Se, nonostante tutto ciò, l’amministratore di condominio dovesse ugualmente compilare il modello indicando l’intero ammontare della spesa sostenuta sotto il codice “18” - Intervento di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti -, invocare la non punibilità della propria condotta per fatto addebitabile esclusivamente a terzi, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 472/97; nonché la responsabilità esclusiva dell’amministratore, in qualità di sottoscrittore della comunicazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 11 del medesimo D. Lgs., fornendo come elemento di prova il verbale assembleare in cui è stato fatto annotare la propria opposizione a fruire dell’agevolazione in misura superiore a quella ammessa dalla legge.

Si evidenzia da ultimo, che se le due tipologie di intervento (facciata e tetto) venissero composti in modo tale da rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di Superbonus 110 per cento, garantendo un efficientamento energetico, effettuando gli interventi su più del 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile e garantendo il salto di due classi energetiche rispetto a quella posseduta attualmente dall’immobile, oltre a tutte le altre condizioni espressamente previste in materia di superbonus, il complessivo intervento potrebbe rientrare, nella sua qualità d’intervento trainante, in detta disciplina agevolativa.


PIERO D. S. chiede
lunedì 26/04/2021 - Lazio
“Nella palazzina in cui abito si vogliono effettuare degli interventi che danno diritto al bonus facciate, ma che non riguardano le strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che
interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva. Al riguardo, la maggioranza dei condomini vuole votare a favore dell’opzione per lo sconto in fattura dall’impresa che effettuerà i lavori. Da parte mia, vista l’entità, del ricarico finanziario (alias, sconto) che l’impresa vuole applicare sul corrispettivo, opterei per la detrazione fiscale diretta in 10 rate, ovvero per cessione del credito fiscale con la mia banca. Sarei grato di una vostra conferma che una mia diversa opzione sia ammissibile, previa delibera assembleare che lo permetta. Nell’ipotesi che questa alternatività sia fiscalmente ammessa, chiedevo una vostra indicazione su come procedere. Al riguardo, ipotizzavo che il fornitore separi in fattura due importi. Il primo importo su cui sarà dedotto lo sconto in fattura del 90% e separatamente il secondo importo su cui non sarà applicato lo sconto del 90%. il primo importo sarà maggiorato dell’onere finanziario, dato che il fornitore lo recupererà come credito d’imposta tramite compensazione in 10 quote annuali (analogamente ad un corrispettivo con pagamento rateale in 10 anni). Il secondo importo, su cui non sarà applicato lo sconto del 90%, avrà un costo unitario inferiore essendo di immediato realizzo per il fornitore. In alternativa, il fornitore potrebbe emettere due fatture separate, con costi unitari diversi. Grato di una vostra conferma.”
Consulenza legale i 04/05/2021
La problematica sollevata è stata affrontata dall’amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 49/E del 01.09.2020 che fa riferimento, proprio, all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020).

Tale norma disciplina, infatti, la detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd bonus facciate), con riferimento alla cui applicazione sono stati forniti chiarimenti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E.
La norma prevede che, ai fini del bonus facciate, gli interventi siano finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Ai fini del bonus facciate, gli interventi in questione devono riguardare gli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale” mentre devono considerarsi escluse dall’agevolazione le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture “opache”).
Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio è, inoltre, espressamente previsto che, ai fini delle verifiche e dei controlli, si applicano le disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus).

In relazione al quesito posto, nella citata Risoluzione, viene precisato che ogni condòmino, per la parte di spesa a lui imputabile, può stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condòmini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna agevolazione.
Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessiva sostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenuto conto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse.
Nella predetta comunicazione, pertanto, l’amministratore di condominio dovrà indicare le due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l’opzione per la cessione del credito.

Laddove alcuni condomini decidano di non fruire del bonus facciate ma del cd. ecobonus, avranno la possibilità di cedere il credito corrispondente a tale ultima detrazione. L’articolo 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77, stabilisce, infatti, che i soggetti che sostengono spese per gli interventi ammessi al bonus facciate possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).

In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione. Le modalità attuative delle disposizioni da ultimo citate, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020.

Con il predetto provvedimento, infatti, è stato approvato il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” con le relative istruzioni.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, comunica tempestivamente all’amministratore del condominio l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando, oltre al proprio codice fiscale, l’ammontare del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario. L’amministratore del condominio comunica ai condòmini che hanno effettuato l’opzione, il protocollo telematico della comunicazione.

Nell’ambito della comunicazione, al quadro C, Sezione II, dovranno essere indicati, per ogni beneficiario, il codice fiscale, la tipologia di opzione – riportando la lettera A, nel caso di contributo sotto forma di sconto o la lettera B nel caso di cessione del credito – l’ammontare della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) e l’importo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto.
Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta di cui al punto 3 esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione di cui al punto 4 e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
I cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Da quanto detto si evince, quindi, che i rapporti con il/i fornitore/i vengono intrattenuti direttamente dall’amministratore di condominio.
Sotto il profilo della fatturazione, il fornitore, tenuto conto delle indicazioni date dall’amministratore di condominio, avuto riguardo ai condòmini che hanno optato per lo sconto in fattura, provvederà ad indicare lo sconto applicato ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir e in applicazione delle previsioni dell’art. 121 del decreto-legge n. 34 del 2020; mentre, i condòmini che avranno optato per la cessione del credito, potranno presentare al cessionario la certificazione rilasciata dall’amministratore di condominio da cui risulterà la quota di lavori condominiali regolarmente pagata, tenuto conto del fatto che il condòmino moroso che non paga le quote, infatti, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 30/2020, non può cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti.


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