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Articolo 10 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 10 Costituzione

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.]. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo(1) nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312]. Non è ammessa l'estradizione dello straniero (3) per reati politici [26; c.p. 8, 13].

Note

(1) Sul piano internazionale, è indispensabile richiamare la Convenzione sullo status dei rifugiati, siglata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722, e il Protocollo relativo allo status di rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967 e ratificato dall'Italia con L. 14 febbraio 1970, n. 95. La partecipazione del nostro Paese ad entrambi gli atti, lo rende destinatario del sistema di garanzia e tutela dei rifugiati in essi contenuto. Sia la Convenzione che il Protocollo sono richiamati nell'art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a conferma dell'importanza che il diritto di asilo riveste a livello nazionale, comunitario e internazionale.

Brocardi

Par in parem non habet iurisdictionem

Spiegazione dell'art. 10 Costituzione

All'interno dell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero viene disciplinata sia dalla carta costituzionale che dalla legge ordinaria.

Il comma due delega infatti la legislazione ordinaria a regolare tale condizione in conformità alle norme ed ai trattati internazionali.

Il comma tre statuisce invece che lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo Paese d'origine, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiane, ha diritto d'asilo nel territorio italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Infine, per quanto concerne il comma quattro, esso vieta l'estradizione per motivi politici.

Si può dunque distinguere tra:

  • rifugiato politico, vale a dire chi vive nel fondato timore di venir perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo;

  • richiedente asilo, ovvero la persona che non chiede solamente il soggiorno, bensì anche la protezione, per essersi egli sottratto agli organi di giustizia del Paese d'origine;

  • profugo, fuggito per motivi legati alla guerra, alla persecuzione o a calamità naturali.
La condizione giuridica dello straniero residente in Italia è protetta dalla previsione di una riserva rafforzata di legge: il trattamento giuridico a cui viene sottoposto non viene lasciato all'arbitrio della pubblica amministrazione, ma può essere fissato soltanto dalla legge e non può essere meno favorevole di quanto previsto nelle norme di diritto internazionale, sia consuetudinarie, sia pattizie.

Ciò non esclude che il legislatore italiano possa sopravanzare il diritto internazionale nel predisporre un trattamento più favorevole, ponendosi, così, a modello di riferimento per la comunità internazionale. Attualmente esistono nel nostro ordinamento due categorie di stranieri: -- i cittadini dell'Unione europea, che godono di una tutela particolarmente qualificata e tendenzialmente assimilabile a quella riconosciuta agli italiani; -- i cittadini non appartenenti all'Unione europea (cd. extracomunitari), che possono, invece, essere soggetti a restrizioni relativamente al loro diritto d'ingresso, di soggiorno e di permanenza nel nostro territorio.
A livello di normazione primaria, la materia è disciplinata dal D.Lgs n. 286/1998, ma solo nei confronti dei non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi.

Colui che entra nel territorio italiano deve essere in possesso di passaporto o documento equipollente e di visto d'ingresso.

In seguito, contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno, va presentato un Accordo di integrazione articolato per crediti, la cui stipula rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso.

Trascorsi cinque anni, se sussistono i requisiti d'integrazione, si può ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (che costituisce in pratica un documento valido a tempo indeterminato).

Da ultimo, va sottolineato che agli stranieri soggiornanti deve essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali.

Da rimarcare inoltre le condizioni più stringenti presenti nel c.d. Pacchetto sicurezza (L. 94/2009), che ha previsto un inasprimento della lotta contro l'immigrazione irregolare.

I cittadini dell'Unione Europea sono invece soggetti al Trattato di Lisbona, in particolare all'art. 21 paragrafo 1 TFUE, in base al quale: “ogni cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le condizioni e le limitazioni prevista dai trattai e dalle disposizioni adottati in applicazione degli stessi”.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

10 
La costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranità nazionale, intende inquadrare nel campo internazionale la posizione dell'Italia: che dispone il proprio ordinamento giuridico in modo da adattarsi automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
[...]
Non si poteva tacere, dopo così dure prove, sul diritto di asilo che le costituzioni civili offrono ai perseguitati politici di altri paesi.

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Consulenze legali
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Massimo B. chiede
mercoledì 19/07/2017 - Liguria
“Buongiorno,
Dopo svariate richieste di consulenza giuridica in merito a danni da me subiti, richieste da voi sempre soddisfatte con chiarezza e professionalità, vi sottopongo un quesito su un tema differente: immigrazione.

FATTI
Per motivi di lavoro, ho vissuto in Argentina per oltre venti anni. Là mi sono sposato con una cittadina argentina Tizia, madre di un figlio di otto anni, Tizietto, avuto da un precedente matrimonio, cittadino argentino.
Mentre risiedevo in Argentina, con Tizia ho avuto un figlio, Caietto, cittadino italiano.
Nel gennaio del 2012, terminati i miei impegni di lavoro, sono rientrato in Italia con mia moglie e Caietto e abbiamo preso la residenza a Chiavari (Genova).
Tizieittto, che, quando eravamo a Buenos Aires, viveva con noi, lavora presso un ....... Center e dati gli scarsi sbocchi lavorativi nel suo settore, ha preferito restare in Argentina.
Nell’ottobre del 2014 Tizia ha ottenuto la Cittadinanza Italiana.
Da tempo, sentendo la mancanza della famiglia, in particolare della madre e del fratello, Tiziietto ha manifestato il desiderio di venire a vivere in Italia con noi, incoraggiato anche da alcune interessanti prospettive di lavoro nell'ambito delle sue competenze.

QUESITO
Desidererei sapere cosa deve fare Tizietto per venire a vivere in Italia con la sua famiglia, tenendo conto che sia la madre che il fratello e, ovviamente, anche il sottoscritto, siamo tutti cittadini italiani, e lavorare qua regolarmente.
In attesa di un vostro riscontro, vi ringrazio e vi saluto cordialmente.”
Consulenza legale i 25/07/2017
Per rispondere al quesito posto occorre necessariamente fare riferimento al Testo unico sull’immigrazione, e precisamente al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale, in attuazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, trova applicazione, salvo che sia diversamente disposto, per tutti i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.

Dispone intanto l’art. 4 di tale T.U. che per fare ingresso in Italia lo straniero deve essere in possesso di:
  1. passaporto valido o documento equipollente
  2. visto d'ingresso.

Per quanto concerne il visto di ingresso, il quarto comma della medesima norma prevede la possibilità di richiedere un visto di breve durata (con validità fino a 90 giorni) ovvero un visto per soggiorno di lunga durata, che comporta per il titolare il diritto a vedersi concedere un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto.

E’ il successivo art. 5 T.U. a disciplinare le modalità e le condizioni per richiedere il permesso di soggiorno, disponendo che questo va richiesto al questore della Provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato (la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro).
Nel caso di specie, tenuto conto delle interessanti prospettive di lavoro a cui si fa cenno nel quesito, il permesso di soggiorno potrebbe essere chiesto per motivi di lavoro.

Tale tipo di permesso, infatti, viene rilasciato esclusivamente a seguito della stipula di un contratto di soggiorno per lavoro; la sua durata è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni.

Nel nostro caso si ritiene peraltro che sussistano tutti i presupposti per la stipula del contratto di soggiorno, il cui contenuto è fissato dall’art. 5 bis T.U.; in particolare ci si riferisce alla possibilità che il datore di lavoro possa dare garanzia della disponibilità di un alloggio per il lavoratore (alloggio che presumibilmente sarà quello della famiglia italiana del lavoratore) ed all'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza (impegno, anche questo, che si ritiene non sarà difficile garantire).

Si tenga presente che il successivo art. 7 T.U. prevede che chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Trascorsi poi cinque anni dalla prima richiesta di soggiorno, lo straniero che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (così art. 9 T.U.).
Quest’ultimo deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, è a tempo indeterminato ed è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana.

La domanda di permesso di soggiorno UE va presentata agli uffici postali abilitati utilizzando il kit postale giallo e allegando una serie di documenti.
Si tenga presente che avverso l’eventuale rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno UE, così come avverso la sua revoca, è possibile presentare entro 60 giorni ricorso al T.A.R..

Non sussistono invece in questo caso i presupposti per avvalersi del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, disciplinato dall’art. 29 dello stesso T.U., il quale dispone comunque che per tale ipotesi il permesso può essere concesso per una durata fino a due anni; difettano in questo caso, infatti, i presupposti soggettivi per tale tipo di permesso, potendo essere richiesto soltanto per l’ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia (nel nostro caso le persone soggiornati in Italia sono invece già cittadini italiani).

Dunque, volendo un po’ sintetizzare la procedura, possiamo dire che:
  1. per prima cosa ci si dovrà munire di un visto di soggiorno di lunga durata (il visto è rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza del cittadino straniero);
  2. fatto ingresso in Italia, muniti di valido documento, si dovrà richiedere entro otto giorni il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il quale avrà durata a seconda del tipo di lavoro e presuppone la stipula di un contratto di soggiorno;
  3. trascorsi cinque anni dalla prima richiesta di soggiorno, si acquisirà il diritto di chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 T.U.

Infine, si vuole segnalare un interessante sito da poter consultare come utile guida per ottenere il permesso di soggiorno: https://portaleimmigrazione.eu/