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Articolo 73 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 73 Costituzione

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione [72, 87] (1).

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso [disp. prel. 10].

Note

(1) La promulgazione costituisce un momento preciso ed autonomo dell'iter che porta al nascere della legge (come si evince dal successivo art. 74 Cost.) e segue al controllo circa la sua legittimità e circa l'identità del testo approvato dalle due Camere. Tecnicamente, si tratta di una condizione di efficacia della legge e, formalmente, si sostanzia nell'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica, secondo la formula dell'art. 1, D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Ratio Legis

La promulgazione è affidata al Capo dello Stato quale garante che la stessa è, almeno prima facie, costituzionalmente legittima. La pubblicazione ha lo scopo di rendere il provvedimento conoscibilie da parte di tutti: a questo scopo risponde anche il periodo di vacatio legis.

Brocardi

Promulgatio
Vacatio legis

Spiegazione dell'art. 73 Costituzione

Come espressamente sancito dalla norma, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare le leggi entro un mese dalla loro approvazione. In caso di urgenza deliberata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, la legge è promulgata nel termine da esse stabilito.

La promulgazione non è tuttavia automatica, dato che il Presidente della Repubblica è tenuto ad operare un controllo di legittimità costituzionale, ovvero verificare se la legge è conforme a Costituzione, sia dal punto formale (correttezza della procedura adottata), sia dal punto di vista sostanziale (assenza di contrasti con i principi costituzionali).

Se il Presidente rileva un vizio può rinviare l'atto alle Camere, motivando il rinvio con messaggio motivato in cui spiega le ragioni di contrasto costituzionale, e chiedendo una nuova deliberazione, tenendo conto del suo monito. Tale rinvio non rappresenta un potere di veto, dato che le Camere, in rappresentanza del popolo, possono non di meno approvare il testo oggetto di rinvio.

Il Ministro della Giustizia è tenuto in seguito ad accertare che l'atto non presenti irregolarità formali e, se non ne riscontra, appone il proprio visto.

Con la promulgazione la legge diventa esecutoria, ma diviene obbligatoria solamente con la pubblicazione. Dopo 15 giorni la legge entra in vigore e tutti i cittadini sono obbligati a rispettarla. Si tratta del periodo di vacatio legis che può anche essere inferiore o superiore a quindici giorni (ad esempio, per la difficoltà della materia regolata dal provvedimento). Con l'entrata in vigore della legge opera una presunzione di conoscibilità della stessa, tale per cui ingorantia legis non excusat (per l'attuazione del principio in campo penale si veda la nota sentenza Corte Cost., 23 marzo 1988, n. 364).

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