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Articolo 52 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 52 Costituzione

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino [23, 54].

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge (1). Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino [2111 c.c.], né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica [98].

Note

(1) In applicazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., la l. 20 ottobre 1999, n. 380 ha ammesso anche le donne alla possibilità di entrare nelle forze armate e nel corpo della guardia di finanza. Peraltro, poichè nel frattempo anche il servizio di leva era divenuto volontario, lo stesso arruolamento femminile è tale.

Ratio Legis

La difesa della patria è stata disciplinata dal costituente come dovere sia giuridico, in quanto espressione di solidarietà politica, sia sacro, in quanto con essa si dimostra anche di condividere i valori che ispirano l'ordinamento.

Spiegazione dell'art. 52 Costituzione

Tra i doveri inderogabili di solidarietà politica di cui all'art. 2 Cost, si annovera anche il dovere di difesa della Patria di cui al presente articolo.

Tale dovere è definito come sacro, da intendersi tuttavia come termine rafforzativo dell'importanza del dovere, senza cioè alcuna connotazione religiosa.

Il dovere di solidarietà politica può quindi essere adempiuto anche con forme diverse dalla partecipazione alle forza armate dello Stato.
Originariamente esso si esplicava nel obbligo di prestare il servizio militare di leva.

In seguito, la legge stessa, in un'ottica di tutela del diritto del singolo all'obiezione di coscienza (con la quale, per motivi religiosi o altre convinzioni, si rifiuta l'uso della guerra e delle armi), ha introdotto la possibilità di svolgere un servizio civile, alternativo alla leva, introducendo un vero e proprio diritto di scelta in tal senso per il soggetto (l. 15 dicembre 1972, n. 772, sostituita dalla l. 8 luglio 1998, n. 230).

Da ultimo, a causa dell'evolvere del contesto internazionale dal secondo dopoguerra ad oggi nonchè delle nuove tecnologie con le quali si fronteggiano i belligeranti, lo stesso legislatore ordinario ha preso atto che era ormai obsoleta la previsione della leva obbligatoria: pertanto, con con la legge 6 marzo 2001, n. 64, essa è stata eliminata e sostituita dal servizio militare su base volontaria (tutto ciò a decorrere dal 1 gennaio 2005), dopo che era stato introdotto il servizio militare professionale con la legge 14 novembre 2000, n. 331. Parallelamente, lo stesso servizio civile alternativo alla leva ha perso il carattere di obbligatorietà acquisendo quello della volontarietà.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

52 Sono affermati con vigore i doveri di difesa della Patria e del servizio militare; e quelli generali di essere fedeli alla Repubblica e di adempiere le proprie funzioni «con disciplina ed onore»; vecchie parole che rivivono nelle più giovani carte, quale la russa. Sono doveri che incombono su tutti i cittadini; anche se si è limitato a poche categorie l'atto formale del giuramento.

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