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Articolo 43 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 43 Costituzione

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [834, 835, 838 c.c.] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Ratio Legis

La possibilità che si realizzino collettivizzazioni si spiega considerando che si tratta di settori (energia ecc.) che producono servizi i quali devono essere garantiti a tutti, ciò che potrebbe non accadere se vi fosse totale privatizzazione, atteso che le aziende private tendono, di regola, solo alla realizzazione del profitto.

Spiegazione dell'art. 43 Costituzione

La norma disciplina le c.d. collettivizzazioni o nazionalizzazioni che, secondo la norma, sono soggette a riserva di legge rinforzata, considerando che la scelta di realizzarle spetta al legislatore ma secondo quanto indicato dalla presente norma. Esse possono avere ad oggetto solo imprese, vale a dire aziende che tendono, quantomeno, alla parità tra costi ed entrate. Nei fatti, le nazionalizzazioni hanno avuto scarsa diffusione, essendo l'unica ipotesi contemplata dall'ordinamento quella della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 che, costituito l'ENEL, gli ha trasferito le imprese relative alle funzioni elettriche. L'ordinamento tende, infatti, a stimolare la libera concorrenza.

Anche a livello comunitario si devono registrare le due opposte tendenze di ammettere le collettivizzazioni e di incentivare la concorrenza. Infatti, l'art. 36 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea garantisce la possibilità, al fine di mantenere la coesione comunitaria, che tutti accedano a determinati servizi, considerati essenziali, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti. Al contempo, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea contiene una normativa chiaramente volta a garantire la libera concorrenza (artt. 26, 101 ss. e 107 ss. TFUE). Pur se operano su due piani parzialmente diversi, si tratta di discipline che esprimono concetti opposti.

L'ordinamento dell'Unione europea è indifferente al regime, pubblico o privato, dell'impresa, nel senso che esse sono poste sullo stesso piano ed eventuali differenze di disciplina vanno motivate e giustificate solo in base a particolari caratteristiche delle prime rispetto alle seconde, oppure da esigenze particolari.

Relazione al Progetto della Costituzione

(Relazione del Presidente della Commissione per la Costituzione Meuccio Ruini che accompagna il Progetto di Costituzione della Repubblica italiana, 1947)

43 È prevista la assunzione di imprese economiche da parte dello Stato e, in forme decentrate, di enti e di «comunità d'utenti e di consumatori» (con che si apre l'adito ad una difesa dei consumatori). Tale assunzione ha come condizioni: che avvenga in base a disposizioni di leggi; che dia luogo ad espropriazione ed indennizzo; che vi sia uno dei tre caratteri ricorrenti in materia di nazionalizzazione e socializzazione: servizio pubblico essenziale, disponibilità di fonti d'energia, monopolio di fatto; e che in ognuno di questi casi si riscontri un preminente interesse generale.

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