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Articolo 29 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 28/07/2023]

Denunzia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

Dispositivo dell'art. 29 Codice del terzo settore

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.

2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

3. Il presente articolo non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.

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Consulenze legali
relative all'articolo 29 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Gabriele B. chiede
domenica 02/08/2020 - Abruzzo
“E' legittima l'azione esercitata da un socio associazione Onlus Terzo Settore, per chiedere, in forza art. 2476 c.c., revoca per giusta causa Presidente, attraverso un provvedimento d'urgenza ex 700?”
Consulenza legale i 04/08/2020
Trattandosi di onlus del terzo settore, la norma di riferimento è l'art. 28 del Codice del Terzo Settore, alla cui lettura si rimanda.

Detta disposizione richiama, in tema di responsabilità degli amministratori, organi di controllo, direttori dell'ente, gli artt. 2392 - 2396 e 2407 c.c., senza alcun riferimento all'art. 2476 c.c.

Detto ciò, sembrerebbe più corretto che la richiesta di un provvedimento di revoca dell'amministratore passi attraverso non allo strumento di cui all'art. 700 c.p.c., bensì a quello di cui all'art. 2409 c.c., richiamato dall'art. 29 del Codice del Terzo Settore, il quale rappresenterebbe lo strumento specifico attraverso cui chiedere la revoca per giusta causa del Presidente. Infatti, avendo natura residuale lo strumento di cui all'art. 700 c.p.c., può applicarsi solamente laddove non vi siano altri strumenti a disposizione: fatto, questo, che potrebbe non ritenersi sussistente nel caso di specie, atteso che l'art. 29 appena menzionato richiama lo strumento dell'art. 2409 c.c.

In conclusione, seppur ci si muova in una area che si presta a differenti interpretazioni, il mancato richiamo all'art. 2476 c.c. da parte del Codice del terzo settore, sembra escludere che si possa ritenere correttamente esperita l'azione esercitata dal socio ai sensi dell'art. 2476 c.c.

Aldo R. chiede
giovedì 24/10/2019 - Piemonte
“Per le Onlus del 3° settore che prevedono nello statuto il collegio dei Revisori dei conti c'è l'obbligo della presenza dei Revisori nelle sedute del Consiglio Direttivo?
Se si da cosa discende tale obbligo se il CC lo prevede solo per le SpA e, in certi casi, per le Srl?”
Consulenza legale i 08/11/2019
La risposta al quesito formulato comporta la necessità di fare una premessa sulla cornice normativa che riguarda il terzo settore.

Il terzo settore è stato interessato da una importante riforma organica della disciplina normativa applicabile ai soggetti che vi operano, come le onlus.

In particolare, detta riforma organica è stata attuata per mezzo dell'approvazione del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche “Codice del terzo settore”).

Fatta questa breve premessa, si può procedere a rispondere al quesito in oggetto partendo proprio dal richiamo al summenzionato decreto legislativo.

Il Codice del terzo settore non disciplina, come invece avviene nel Codice Civile per le società per azioni, l'obbligo, per l'Organo di Controllo, di partecipare alle adunanze dell'Organo esecutivo.

Per le società per azioni, infatti, l'art. 2405 c.c. impone all'Organo di Controllo di “assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo”, prevedendo, come conseguenza, la decadenza dall'ufficio dell'Organo di Controllo nei casi di assenze manifestate nei termini di cui al secondo comma del medesimo art. 2405 c.c.

Alla luce di ciò, al fine di appurare se esista un tale obbligo anche per l'Organo di Controllo nominato all'interno di una ONLUS, occorre verificare se si possa desumere la sua sussistenza dall'interpretazione sistematica delle norme contenute nel Codice del terzo settore.

Si deve, probabilmente, e in prima analisi, richiamare l'art. 3 di detto Codice al fine di verificare o meno la sussistenza dell'obbligo di partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo da parte dell'Organo di Controllo nominato dall'ONLUS.

Infatti, ai sensi del suddetto art. 3 viene stabilito che: “Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”, con ciò permettendo l'ingresso delle norme previste dal Codice Civile, ivi compreso l'art. 2405 c..c. sopra richiamato, in caso di lacune normative da parte del Codice del terzo settore.

Proprio questo richiamo dell'art. 3 di detto Codice, non può che condurre a ritenere applicabile anche all'Organo di Controllo dell'ONLUS l'obbligo di partecipare alle adunanze/sedute dell'Organo Esecutivo, così come previsto nelle s.p.a. dall'art. 2405 c.c.

A rafforzare tale interpretazione ricorrono altresì ulteriori norme previste nel Codice del terzo settore, come ad esempio l'art. 29.

Dall'analisi dell'art. 29 si evince, infatti, che all'Organo di Controllo è riconosciuto un potere di denunzia al Tribunale in caso ravvisi irregolarità nella gestione da parte dell'Organo Esecutivo; la possibilità di ravvisare dette irregolarità, e di denunziarle all'Autorità Giudiziaria, non può che ricollegarsi, inevitabilmente, al potere/dovere di partecipare alle sedute dell'Organo Esecutivo, in cui potrebbero emergere dette irregolarità.

Il sopra menzionato potere di denunzia delle gravi irregolarità commesse nella gestione dall'Organo Esecutivo non potrebbe trovare corretta esplicazione laddove non venisse riconosciuto, in capo all'Organo di Controllo, uno speculare obbligo di partecipare alle sedute dell'Organo Esecutivo, così come previsto dall'art. 2405 c.c. nelle società per azioni.

In conclusione, da una interpretazione sistematica della normativa in oggetto, si deve ritenere applicabile l'obbligo di partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo anche per l'Organo di Controllo nominato nelle ONLUS.

Anonimo chiede
venerdì 18/11/2022 - Marche
“Sono consigliere e presidente di una fondazione di di diritto privato.
Lo statuto prevede che i tre consiglieri nominati al momento della costituzione durino in carica a vita salvo dimissioni, morte o revoca.
Due di questi consiglieri si trovano al momento in conflitto di interessi con la fondazione (sono dipendenti, ed uno di loro anche membro del consiglio di amministrazione di una cooperativa che conduce in locazione i beni della fondazione).
Il loro comportamento, finalizzato fra l'altro ad evitare di far pagare i canoni di affitto al locatore, sta danneggiando la Fondazione.
Intendo procedere alla loro revoca e sono a chiedere:
posso agire in qualità di presidente della fondazione nell'interesse della stessa?
Quale è il giudice competente per il giudizio di revoca?
Data la delicatezza della questione chiedo che la risposta non venga pubblicata sul sito.
Saluti”
Consulenza legale i 24/11/2022
La fondazione di cui è presidente è definita dall’atto costitutivo quale ente del terzo settore, a cui si applica il Codice del terzo settore, D. Lgs n.117 del 2017, anche per espressa previsione contenuta nell’art. 1 dello statuto.

Ai sensi dell’art. 27 del codice terzo settore, al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 ter del c.c., che disciplina il conflitto di interesse degli amministratori.
I contratti da questi conclusi per conto proprio o di terzi con la fondazione possono essere annullati, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo; vieppiù, le decisioni adottate dal consiglio dal consiglio con voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi, qualora cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli altri amministratori.

Per quanto concerne la revoca degli amministratori, l’art. 25 del c.c. si occupa del controllo sull’amministrazione delle fondazioni.
La norma prevede che l'autorità governativa, nello specifico il Prefetto o le regioni o le province autonome competenti (come previsto dall’art. 5 del DPR 361/2000): esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
Al comma 2 dispone che l'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Al comma 3 stabilisce che le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Infine, l’art. 29 del codice terzo settore conferisce all’organo di controllo della fondazione la facoltà di agire ai sensi dell’art. 2049 del c.c. nel caso in cui rilevi che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla fondazione; in detta eventualità, potranno denunciare i fatti mediante ricorso al tribunale ordinario competente.

In relazione a caso esposto, si ritiene corretto segnalare la situazione all’autorità governativa competente, la quale dovrà prendere le opportune determinazioni in relazione all’eventuale revoca degli amministratori; al contempo, si consiglia di segnalare la questione all’organo di controllo della fondazione, così da metterlo in condizione di esperire l’azione di cui all’art. 2409 del c.c..