Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1418 del 5 febbraio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 698 c.p. — inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi detenute — la mancata indicazione di un preciso termine per adempiere è irrilevante, non facendo venir meno la legalità del provvedimento impositivo dell'obbligo, ove la determinazione di siffatto termine risulti assorbita dal connotato di “immediatezza” nell'esecuzione, che l'ordine può talora rivestire in considerazione delle concrete circostanze di fatto che ne hanno giustificato l'adozione. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto che le pregnanti ragioni di pericolo per l'incolumità individuale e per l'ordine pubblico poste a fondamento del provvedimento impositivo dell'obbligo, emesso a seguito di una denuncia in cui erano state prospettate le ipotesi delittuose di detenzione illegale di armi e di minaccia grave, postulavano inequivocabilmente l'urgenza e l'indilazionabilità — e quindi l'immediatezza — della sua esecuzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.