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Articolo 655 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Radunata sediziosa

Dispositivo dell'art. 655 Codice Penale

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione(1), con l'arresto fino a un anno.

Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi(2).

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata(3)(4).

Note

(1) Parte della dottrina ritiene che l'espressione "per il solo fatto della partecipazione" denoti la punibilità di qualunque soggetto che prenda parte alla radunata sediziosa, sia pure in forma passiva e per mera curiosità, tuttavia la dottrina maggioritaria e la stessa giurisprudenza propendono per considerare necessario un contributo attivo del partecipe.
(2) Tale aggravante richiede la disponibilità dell'arma, ma non che il soggetto effettivamente la utilizzi.
(3) Tale esimente ha carattere soggettivo, di conseguenza ex art. 119, comma 1, opera solo nei confronti del soggetto che tiene il comportamento indicato nella norma.
(4) La disposizione in esame rimane assorbita nella fattispecie ex art. 284, mentre concorre con il delitto di danneggiamento (635) e con quello di invasione di terreni (633).

Ratio Legis

La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la sicurezza e la tranquillità dei consociati.

Spiegazione dell'art. 655 Codice Penale

Va considerata sediziosa quella condotta che suoni ribellione, rivolta, ostilità, insofferenza verso i pubblici poteri o verso gli organi statali che ne attuano la volontà.

Rispetto alla norma di cui all'articolo precedente (654), la condotta si manifesta qui in maniera più pericolosa, dato l'elevato numero di persone.

Viene infatti richiesta la partecipazione di almeno dieci persone, riunite in un luogo pubblico.

Non è per contro richiesto che la radunata abbia il fine di sovvertire i poteri dello Stato, ma solo la sediziosità dell'adunata.

L'articolo in oggetto non contrasta con l'articolo 21 Cost che garantisce la libera manifestazione del pensiero, non potendosi tutelare tale diritto quando determini un pericolo per la sicurezza pubblica o l'ordine pubblico.

Massime relative all'art. 655 Codice Penale

Cass. pen. n. 6347/2013

Integra il reato di adunata sediziosa la condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone con uno scopo prestabilito e manifesti comportamenti di ribellione e di ostilità nei confronti di chi rappresenta l'autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o di protrazione di uno stato di turbamento per l'ordine pubblico. (Fattispecie in cui l'imputato, munito di un megafono, dirigeva un corteo che scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta, lanciava corpi contundenti all'indirizzo delle Forze dell'ordine ed inneggiava alla morte di un ispettore di Polizia ucciso in servizio).

Cass. pen. n. 12229/1994

Posto che, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 15/73, per «atteggiamento sedizioso», penalmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p., deve intendersi quello «che implica ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni e che risulti in concreto idoneo a produrre un evento pericoloso per l'ordine pubblico», deve riguardarsi come legittima la ritenuta sussistenza delle suddette caratteristiche anche in comportamenti che costituiscano, di per sè, reati specifici (nella specie trattavasi di danneggiamento), ovvero siano addirittura privi di autonoma rilevanza penale, quando gli stessi si inquadrino in un contesto che, nell'insindacabile (se rettamente motivata) valutazione del giudice di merito, valga a farli apparire non come fine a sé stessi, ma come manifestazione, appunto, di ribellione e di ostilità a chi, in quel momento, rappresenta l'autorità e la forza della legge, con conseguente pericolo di creazione o anche solo di protrazione di uno stato di turbamento dell'ordine pubblico.

Cass. pen. n. 4860/1977

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 655 c.p. (radunata sediziosa), deve ritenersi sediziosa la condotta che rivela ribellione verso i pubblici poteri e verso gli organi dello Stato ai quali spetta il diritto-dovere di esercitarli. È ravvisabile, pertanto, la radunata sediziosa quando si manifesta ostilità verso la pubblica autorità e quando l'adunata stessa è tale da turbare la pacifica convivenza, senza, peraltro che occorra la sussistenza in concreto di un pericolo per l'ordine pubblico.

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