Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del numero 3 dell'articolo 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose(1) è punito, se il fatto non costituisce reato [266 2, 284, 303, 414, 415](2), con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619(3).
Note
                                                        
                      (1)
                    
                  Si considera sediziosa manifestazione, ad esempio, l'esposizione di bandiere o emblemi che sono simboli di sovversione sociale o di vilipendio verso lo Stato, il Governo, e le autorità.
                
                              
                                                        
                      (2)
                    
                  La norma ha carattere sussidiario e viene assorbita dalle fattispecie ex artt. 284 (arruolamenti non autorizzati), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 414 (istigazione a delinquere) e 415 (istigazione a disobbedire alle leggi).
                
                              
                                                        
                      (3)
                    
                  Si tratta di un illecito depenalizzato ex art. 45, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
                
                          
            
                           
         
      

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