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Articolo 434 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 16/07/2026]

Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumitā pubblica o la salute pubblica

Dispositivo dell'art. 434 bis Codice Penale

(1)[L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del Codice Penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.]

Note

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 5, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, a decorrere dal 31 ottobre 2022; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 30 dicembre 2022, n. 199).

Spiegazione dell'art. 434 bis Codice Penale

La presente fattispecie era stata inserita dal c.d. Decreto Rave (d.l. n. 162 del 2022). Poi, in sede di conversione (d.l. n. 162 del 2022 conv. con modif. in L. n. 199 del 2022), l’art. 633 bis del c.p. ha modificato e sostituito l'ipotesi di reato in commento.

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