(1)Le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini od altri dati(2) .
Note
(1)
Tale disposizione è stata aggiunta dall'art. 4, della l. 8 aprile 1974, n. 98, e poi sostituita dall'art. 8, della l. 23 dicembre 1993, n. 547.