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Articolo 620 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni

Dispositivo dell'art. 620 Codice Penale

L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, che, avendo notizia(1), in questa sua qualità, del contenuto di una corrispondenza [616] aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica(2), lo rivela senza giusta causa(3) ad altri che non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da quelle tra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa(4).

Note

(1) Presupposto della condotta è che il soggetto agente abbia avuto modo di giungere al contenuto della corrispondenza altrui attraverso una condotta che non consista nel prendere cognizione, nel sottrarre o distrarre o nel distruggere o sopprimere, ovvero in una delle condotte ex art. 616, diversamente infatti si applicherebbe il comma primo dell'art. 619.
(2) Si tratta di una corrispondenza di natura epistolare, telegrafica o telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza, la quale deve presentare i contenuti dell'attualità, ovvero della pertinenza al momento storico in cui avviene la comunicazione, e della personalità, intesa come la determinatezza dei destinatari.
(3) La disposizione in esame non chiarisce la nozione di giusta causa, che di conseguenza è rimandata al generico concetto di giustizia, quindi si tratta di un richiamo all'analisi che il giudice deve condurre con riguardo alla liceità sia sotto il profilo etico sia sotto quello sociale dei motivi che hanno condotto il soggetto ad compiere l'atto.
(4) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a garantire la libertà e la segretezza di ogni tipo di comunicazione che si ritiene segreta, nel rispetto del disposto dell'art. 15 Cost., nonché l'interesse statale al corretto esercizio dei propri doveri da parte del personale addetto al servizio postale.

Spiegazione dell'art. 620 Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'inviolabilità del rapporto di corrispondenza, rappresentato dalla libertà di comunicare con terzi per lettera e dalla libertà di celare, a coloro che non siano destinatari, il contenuto della comunicazione, a prescindere dalla natura segreta o meno della stessa.

La norma punisce gli addetti al servizio postale che, non avendo concorso nel delitto di cui all'articolo precedente (619), rivelino ad altri il contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione telefonica o telegrafica, senza giusta causa.

La conoscenza del contenuto della corrispondenza o della comunicazione deve essere pertanto casuale e non voluta.

///SPIEGAZIONE ESTESA

La norma in esame punisce l’addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni che, avendo avuto notizia, in ragione della sua qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta o di una comunicazione telegrafica o, ancora, di una conversazione telefonica altrui, lo riveli, volontariamente, a dei soggetti estranei, sapendo di agire illegittimamente.

È un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere esclusivamente una persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni.

Requisito essenziale ai fini della configurabilità di tale delitto è l’abuso della propria qualità da parte del soggetto agente. Non occorre, quindi, che l’agente ponga in essere un abuso dei poteri inerenti alla propria funzione o al proprio servizio, essendo, invece, sufficiente che la propria qualità agevoli il fatto criminoso, anche senza che vi sia un contemporaneo esercizio delle funzioni relative alla qualità stessa.

La condotta tipica consiste negli atti con cui il soggetto attivo riveli ad un estraneo, senza giusta causa, il contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o, ancora, di una conversazione telefonica, che abbia conosciuto in ragione della sua qualità. Affinché si possa avere il delitto in esame è, tuttavia, necessario che la condotta dell'agente si manifesti in maniera diversa da quella delineata dall’art. 619 c.p., in quanto, in caso contrario, risulterebbe applicabile l’ipotesi prevista dal secondo comma di quest’ultima norma.

In ogni caso, la rivelazione, totale o parziale, deve avvenire ad una persona diversa dal destinatario della corrispondenza, o dalle persone tra cui sia intercorsa la comunicazione telegrafica o la conversazione telefonica.

“Rivelazione” significa far conoscere, anche soltanto parzialmente, il contenuto essenziale di una corrispondenza, di una comunicazione telegrafica oppure di una conversazione telefonica.

L’evento tipico del delitto in esame coincide con il suo momento consumativo, ed è dato dalla presa di cognizione, da parte della persona estranea, del contenuto della corrispondenza, della comunicazione o della conversazione altrui, in conseguenza della condotta dell’agente.

Il tentativo è possibile quando, ad esempio, pur essendo stato trasmesso alla persona estranea il contenuto della corrispondenza, della comunicazione o della conversazione, esso non sia giunto a sua conoscenza per ragioni indipendenti dalla volontà dell’agente.

Ai fini della configurazione del delitto in esame, è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il dolo generico quale volontà di rivelare ad una persona estranea il contenuto della corrispondenza, della comunicazione o della conversazione altrui che sia stato appreso in ragione della propria qualità, con la consapevolezza di agire senza giusta causa.
In ragione di ciò, l’errore sulla giusta causa esclude la punibilità del fatto.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA

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