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Articolo 617 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche

Dispositivo dell'art. 617 sexies Codice Penale

(1)Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi(2), è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni(3).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa(4).

Note

(1) Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 8 aprile 1974, n. 98, relativa alla riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni.
(2) La norma estende la punibilità delle condotte incriminate dall'art. 617 ter.
(3) Un esempio di condotta illecita ivi perseguita è rappresenta dal cosiddetto phishing ovvero l'intrusione illecita vi Internet all'interno di sistemi informatici di home banking. Essendo questa praticabile attraverso l'utilizzo delle generalità e delle password degli utenti relativi a determinati servizi bancari, in questi casi viene ad integrarsi oltre alla norma in esame anche l'art. 615 ter, in materia di accessi abusivo informatico.
(4) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 con decorrenza dal 9 maggio 2018.

Ratio Legis

La disposizione è diretta a garantire la veridicità della comunicazioni telematiche.

Spiegazione dell'art. 617 sexies Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela della veridicità ed inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

La condotta penalmente rilevante consiste nel falsificare il contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, oppure nel formare falsamente il contenuto della comunicazione stessa, al fine di procurare un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi abbia un obbligo di formare o di trasmettere ad altri il contenuto di comunicazioni altrui, avendo, per ragioni del suo ufficio o della sua professione, l'autorizzazione a captare tale forma di comunicazione.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

Massime relative all'art. 617 sexies Codice Penale

Cass. pen. n. 39768/2017

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

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