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Articolo 617 septies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente

Dispositivo dell'art. 617 septies Codice Penale

(1)Chiunque, al fine di recare danno all'altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La punibilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed immediata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 con decorrenza dal 26 gennaio 2018.

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Anonimo chiede
giovedė 24/03/2022 - Lazio
“Buongiorno. Ho lasciato un registratore in vista acceso quando sono rientrato ho trovato una conversazione della durata di oltre un ora tra mia moglie e il suo amante, alla fine hanno fatto sesso virtuale in videochiamata. I due si chiamavano con altri nomi e dal numero di cellulare registrato sono risalito a nome completo dell amante. Dalla conversazione si evince anche che monitoravano la mia posizione infatti ho fatto verificare il mio cellulare da un tecnico e sono state ritrovate delle apposite app cancellate. Inoltre utilizzavano auricolari quindi di lui si sente la voce solo quando parlano nelle vicinanze del registratore. I due con molta probabilità utilizzavano un telefono di servizio e l'amante era regolarmente in servizio operativo, oltre ad essere in divisa e trattasi di un superiore gerarchico di mia moglie (due militari). Cosa rischio penalmente se pubblico in rete parte della conversazione senza offendere nessuno rimanendo neutrale (visto che i nomi sono fittizi ma ben riconoscibile è la voce di mia moglie) oppure considerato che la notizia potrebbe interessare a qualche testata scandalistica girarla a qualche giornale locale o mi autodenuncio e denuncio tutti? Spero di essere stato chiaro vi ringrazio e porgo distinti saluti”
Consulenza legale i 24/03/2022
Si sconsiglia altamente di porre in essere le condotte prospettate nella richiesta di parere in considerazione del fatto che il rischio di incorrere nel reato di cui all’art. 617 septies c.p. è altissimo.

Nonostante la prassi giurisprudenziale sul reato sia scarsa, va detto che la fattispecie non sembra escludibile per il fatto che il registratore fosse in bella vista.
La norma, infatti, punisce in modo specifico la diffusione di riprese audio o video ottenute fraudolentemente laddove, con l'avverbio in parola, sembra porre l’accento non già sulle concrete modalità di registrazione, ma sul concreto assenso alla registrazione e ancor di più alla diffusione da parte dei protagonisti della registrazione medesima.

Con ciò si intende dire che la fattispecie in questione non sarebbe affatto elisa da una presunta “casualità” della registrazione, essendo il disvalore della norma concentrato sulla diffusione illegittima e contraria alla volontà dei soggetti registrati.

Ciò anche in ragione della ratio della norma (nata a seguito dei numerosi fatti di revenge porn) che mira proprio a evitare una indiscriminata diffusione di registrazioni audio e video quand’anche autorizzati dalla controparte.