Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39768 del 29 maggio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra pił sistemi.

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