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Articolo 613 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

Dispositivo dell'art. 613 ter Codice Penale

(1)Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Note

(1) Articolo inserito dall'art. 1 della Legge 14/07/2017, n. 110 con decorrenza dal 18/07/2017.

Ratio Legis

Con l'introduzione di tale norma il legislatore si è voluto adeguare al monito di origine comunitaria, il quale ha imposto allo Stato italiano di disciplinare le condotte di tortura.

Spiegazione dell'art. 613 ter Codice Penale

La norma in esame è posta a tutela dell'integrità fisica e psichica della persona offesa, nonché della sua libertà personale e della sua libertà di autodeterminazione.

Trattasi di una particolare ipotesi di istigazione a delinquere (art. 115 co. 3), che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istighi in maniera concretamente idonea un collega a commettere il delitto di tortura (art. 613 bis), se l'istigazione non è accolta o, anche se accolta, il delitto non è commesso.

Se il delitto è invece commesso, l'istigatore concorre nel reato di tortura, in base agli ordinari parametri in tema di concorso di persone nel reato (v. art. 110).

Il legislatore ha dunque disciplinato una deroga alla tradizionale non punibilità della mera istigazione a commettere un delitto, ritenendo invece punibile l'istigatore di tortura, anche se solo nel caso in cui trattasi di pubblici ufficiali.

Al fine di rispettare il principio di offensività e di necessaria materialità del fatto di reato, la norma richiede tuttavia una istigazione concretamente idonea a commettere il delitto di tortura, determinando dunque una ipotesi di reato di pericolo concreto, in cui il giudice deve valutare la reale concretezza della condotta istigatoria.

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