(1) Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici(2), è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
La pena è aumentata:
- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(3).
Note
(1)
Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172.
(2)
Ai fini dell'integrazione della norma non è necessario che l'adescamento vada a buon fine.
(3)
Tale comma è stato introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera f), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.