Cassazione penale Sez. I sentenza n. 21 del 7 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

È ammissibile il concorso tra il delitto di associazione per delinquere finalizzata al compimento di reati in materia di prostituzione ed il reato di cui all'art. 3, n. 7, della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (consistente nel fatto di «chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni»), risultando chiaro dalla letterale formulazione di detta norma che essa non configura un vero e proprio reato associativo ma presuppone, piuttosto, l'esistenza di una già costituita organizzazione criminosa per quindi individuare come autonome condotte punibili quelle che, in un modo o nell'altro, rechino ad essa vantaggio.

(massima n. 2)

Il soggetto che si sia già reso responsabile della riduzione di taluno in schiavitù (art. 600 c.p.), può commettere anche il reato di cui all'art. 602 c.p., non solo nel caso in cui alieni ad altri la persona resa schiava ma anche in quello in cui ne acquisti la «proprietà esclusiva», avendo in precedenza contribuito a rendere schiava la medesima persona, senza tuttavia diventarne l'unico «proprietario».

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