Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1015 del 10 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č adottabile la misura cautelare, in relazione ad una fattispecie delittuosa (nella specie, di cui all'art. 602 c.p.) che per essere in concreto punibile, ricorrendo gli estremi di cui all'art. 10, comma secondo c.p., necessita della richiesta del Ministro della giustizia, trattandosi di reato commesso all'estero da cittadini stranieri in danno di cittadina straniera. (Nell'occasione la Corte ha precisato che la richiesta ministeriale, essendo di natura politico-amministrativa, č incerta, con il conseguente rischio di ancorare la misura cautelare ad una mera eventualitā di condanna).

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