Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 11178 del 4 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Il momento consumativo del reato di diffamazione a mezzo stampa è quello della consegna da parte dello stampatore delle prescritte copie, in adempimento dell'obbligo previsto dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto tale momento costituisce di per sé pubblicazione in senso tecnico dello stampato e realizza la sua prima diffusione. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che notoriamente la data di copertina dei settimanali è di circa otto giorni successiva a quella di consegna delle copie d'obbligo e, quindi, di effettiva pubblicazione del periodico).

(massima n. 2)

L'immediata applicazione dell'art. 578 c.p.p. nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti è subordinata alla condizione che la pronuncia impugnata sia di condanna. Ne consegue che la corte di cassazione, ove, nel ritenere fondati i ricorsi del procuratore generale e della parte civile avverso sentenza assolutoria, annulli senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione del reato, non può contestualmente decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni concernenti gli interessi civili, ma deve rinviare gli atti al giudice civile competente per valore in grado d'appello anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 541 dell'abrogato codice di rito penale.

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