Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 589 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico

Dispositivo dell'art. 589 ter Codice Penale

(1)Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Note

(1) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 2 della L. 26 settembre 2023, n. 138.

Ratio Legis

La ratio della norma in commento è duplice: da un lato, si vuole disincentivare comportamenti che possono ostacolare l'accertamento delle responsabilità e la ricostruzione del sinistro mortale; dall'altro, si vuole sanzionare con maggiore severità la condotta di chi, dopo aver causato la morte di un essere umano, manifesta un atteggiamento di totale indifferenza verso le conseguenze del proprio agire.

Spiegazione dell'art. 589 ter Codice Penale

La disposizione in esame (introdotta dalla L. n. 41 del 2016, che ha istituito il delitto dell’omicidio stradale di cui all’art. 589 bis del c.p., e poi modificata dalla L. n. 138 del 2023, che ha esteso l'ambito applicativo della norma anche all'omicidio nautico) prevede la circostanza aggravante della fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico.

La norma configura una circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di omicidio stradale o nautico, prevedendo che, nel caso di cui all'art. 589-bis c.p., qualora il conducente si dia alla fuga, la pena sia aumentata da un terzo a due terzi, con il limite minimo inderogabile di cinque anni di reclusione.

L’aggravante in esame è soggetta alla disciplina speciale dettata dall’art. 590 quater del c.p., ai sensi del quale le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall’art. 98 del c.p. (minore età) e dall’art. 114 del c.p. (partecipazione di minima importanza nel reato), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante della fuga.

Ancora, dottrina e giurisprudenza hanno affrontato il tema dei rapporti tra l'aggravante in commento sia con l’ipotesi di “fuga” in caso di incidente di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 del Codice della strada (nella parte relativa all’omicidio stradale), sia con il reato di omissione di soccorso previsto all’art. 593 del c.p.. In particolare:
  • per evitare la duplicazione sanzionatoria, nel caso di omicidio stradale, l'ipotesi aggravata di cui all'art. 589-ter c.p. trova applicazione soltanto come ipotesi speciale rispetto alle previsioni generali di cui all'art. 593 c.p. e all'art. 189 del Codice della strada (limitatamente all'omicidio stradale);
  • per l'omessa assistenza, per la giurisprudenza di legittimità, il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza in stradale: le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 Cod. strada sono due distinte ipotesi di reato e solo la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter c.p.

Massime relative all'art. 589 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 27244/2025

Il combinato disposto degli artt. 589 bis e ter cod. pen. configura un reato complesso nel quale, secondo il modello descritto dall'art. 84 cod. pen., un fatto, già previsto dall'ordinamento come reato (la fuga, punita dall'art. 189, comma 6, CdS) diventa elemento circostanziale di un altro reato (l'omicidio stradale).

Cass. pen. n. 28785/2023

Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).

Cass. pen. n. 18748/2022

Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale di cui all'articolo 189, comma 7, del codice della strada, in quanto trattasi di fattispecie distinte e soltanto la mera condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli articoli 589-bis e 589-ter del Cp. Peraltro, per la concorrente configurabilità del reato di omissione di assistenza, il bisogno dell'investito deve essere effettivo, onde il reato non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte, o allorchè altri abbia già provveduto e l'ulteriore intervento dell'obbligato non risulti più necessario nè utile o efficace. Con la precisazione, comunque, che tali circostanze non devono essere valutate ex post , ma ex ante, sulla base di quanto percepito dall'investitore prima dell'allontanamento: il reato previsto dall'articolo 189, comma 7, citato, infatti, è punibile anche a titolo di dolo eventuale e tale atteggiamento psicologico è ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (nella specie, sulla base di tali argomenti, è stata rigettata la doglianza che lamentava l'errata applicazione dell'articolo 189, comma 7, del codice della strada, sul rilievo che il pedone investito era deceduto sul colpo, onde, si sosteneva, non ci sarebbero stati i presupposti per fondare l'obbligo di assistenza: risultava dimostrato, infatti, che il conducente, all'atto dell'allontanamento, non poteva escludere la necessità di dovere prestare assistenza).

Cass. pen. n. 25842/2019

Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

9.403 consulenze svolte fino ad oggi!

(vedi l'archivio completo)

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.