Cass. pen. n. 27244/2025
Il combinato disposto degli artt. 589 bis e ter cod. pen. configura un reato complesso nel quale, secondo il modello descritto dall'art. 84 cod. pen., un fatto, già previsto dall'ordinamento come reato (la fuga, punita dall'art. 189, comma 6, CdS) diventa elemento circostanziale di un altro reato (l'omicidio stradale).
Cass. pen. n. 28785/2023
Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).
Cass. pen. n. 18748/2022
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale di cui all'articolo 189, comma 7, del codice della strada, in quanto trattasi di fattispecie distinte e soltanto la mera condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli articoli 589-bis e 589-ter del Cp. Peraltro, per la concorrente configurabilità del reato di omissione di assistenza, il bisogno dell'investito deve essere effettivo, onde il reato non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o di morte, o allorchè altri abbia già provveduto e l'ulteriore intervento dell'obbligato non risulti più necessario nè utile o efficace. Con la precisazione, comunque, che tali circostanze non devono essere valutate ex post , ma ex ante, sulla base di quanto percepito dall'investitore prima dell'allontanamento: il reato previsto dall'articolo 189, comma 7, citato, infatti, è punibile anche a titolo di dolo eventuale e tale atteggiamento psicologico è ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (nella specie, sulla base di tali argomenti, è stata rigettata la doglianza che lamentava l'errata applicazione dell'articolo 189, comma 7, del codice della strada, sul rilievo che il pedone investito era deceduto sul colpo, onde, si sosteneva, non ci sarebbero stati i presupposti per fondare l'obbligo di assistenza: risultava dimostrato, infatti, che il conducente, all'atto dell'allontanamento, non poteva escludere la necessità di dovere prestare assistenza).
Cass. pen. n. 25842/2019
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.