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Articolo 589 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Fuga del conducente in caso di omicidio stradale e nautico

Dispositivo dell'art. 589 ter Codice Penale

(0)Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.

Note

(0) La rubrica del presente articolo è stata modificata dall'art. 1, comma 2 della L. 26 settembre 2023, n. 138.

Ratio Legis

Il legislatore ha inteso applicare una circostanza aggravante specifica a tale forma di omissione di soccorso dell'omicidio stradale.

Spiegazione dell'art. 589 ter Codice Penale

Le norme sull'omicidio stradale per ovviare a due importanti considerazioni.

Innanzitutto, la giurisprudenza aveva oramai negato che la condotta di chi guidi in stato di ebbrezza potesse essere sussunta in una ipotesi di omicidio volontario nella forma del dolo eventuale. Infatti, aderendo alle recenti teorie volitive, si era negato che l'agente potesse rispondere a titolo di dolo, dato che, pur essendo la sua condotta altamente spregiudicata, non poteva certo dirsi che egli avesse in qualche modo accettato l'evento morte. Tutt'al più, in tali casi, poteva dirsi configurabile l'accettazione del rischio dell'evento, in seguito alla mera previsione di esso, ipotesi pacificamente rientrante nel concetto di colpa aggravata dalla previsione dell'evento (art. 61, n. 3).

La seconda considerazione risulta dal fatto che, creando una norma ad hoc, il legislatore ha voluto sottrarre la precedente disposizione normativa in merito (ovvero la previsione dell'omicidio colposo stradale come mera aggravante dell'omicidio colposo ex art. 589) al giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69.

La norma in esame prevede una circostanza aggravante specifica qualora, in seguito al fatto che ha causato l'omicidio stradale, il conducente si dia alla fuga, omettendo di prestare soccorso e cercando di procurarsi l'impunità.

Massime relative all'art. 589 ter Codice Penale

Cass. pen. n. 27244/2025

Il combinato disposto degli artt. 589 bis e ter cod. pen. configura un reato complesso nel quale, secondo il modello descritto dall'art. 84 cod. pen., un fatto, già previsto dall'ordinamento come reato (la fuga, punita dall'art. 189, comma 6, CdS) diventa elemento circostanziale di un altro reato (l'omicidio stradale).

Cass. pen. n. 28785/2023

Integra il delitto di omicidio stradale aggravato ai sensi dell'art. 589-ter cod. pen. la condotta del soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea sul luogo in cui lo stesso si era verificato, senza interessarsi alle condizioni della vittima né contribuendo alla ricostruzione dell'incidente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva affermato la penale responsabilità di un soggetto che, dopo l'impatto della propria automobile con una bicicletta e la caduta del ciclista, aveva proseguito la marcia, si era poi fermato momentaneamente a distanza di alcuni metri per poi dileguarsi un volta avuta contezza delle condizioni della vittima).

Cass. pen. n. 25842/2019

Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale, in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen.

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