(1)Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale [337] in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni(2).
Note
(1)
Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 7, del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, con l. 4 aprile 2007, n. 41.