La norma in esame non è da qualificarsi come titolo autonomo di reato, bensì come
circostanza aggravante specifica del
delitto di lesioni personali aggravate (ai sensi dell'art.
583.
Ciò si desume dal richiamo letterale alla fattispecie di lesioni, oltre che dal medesimo bene giuridico oggetto di tutela, ovvero l'
integrità fisica.
Sorgono invece dubbi in merito alla mancata specificazione sulla circostanza che tale aggravante consegua solo alle lesioni personali dolose, ovvero anche a quelle colpose di cui all'art.
590, anch'esse aggravate dal fatto di essere gravi o gravissime.
Tuttavia, dato che i fatti devono essere commessi durante una manifestazione sportiva, e dunque contro i
pubblici ufficiali posti a presidio di tali manifestazioni, pare potersi escludere che la norma riguardi anche le lesioni personali colpose, non sussistendo alcun valido motivo per punire in maniera più grave chi ad esempio investa involontariamente con l'auto un pubblico ufficiale durante una manifestazione.