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Articolo 593 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Interruzione colposa di gravidanza

Dispositivo dell'art. 593 bis Codice Penale

Chiunque cagiona a una donna per colpa l'interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Ratio Legis

L'intenzione del legislatore è stata quella di tutelare il feto nella fase prenatale, oltre alla salute stessa della madre.

Spiegazione dell'art. 593 bis Codice Penale

La norma in esame disciplina una autonoma fattispecie colposa per chi cagioni l'interruzione della gravidanza o la nascita prematura del feto.

Trattasi di reato comune, in quanto tale commissibile da chiunque.

L'evento deve tuttavia derivare dalla violazione di norme cautelari destinate a prevenire proprio il rischio di interruzione della gravidanza o di nascita prematura, non potendosi certo punire un soggetto per la violazione di qualsiasi norma cautelare, prospettandosi altrimenti un'ipotesi di responsabilità oggettiva per colpa, da considerarsi violativa del principio di responsabilità personale della pena ex art. 27 Cost..

Massime relative all'art. 593 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 45719/2022

In tema di mezzi di prova, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria (nella specie, per interruzione colposa di gravidanza), la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, in violazione dell'art. 15, comma 1, legge 8 marzo 2017, n. 24, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio.

Cass. pen. n. 11703/2021

Il reato di procurato parto prematuro è integrato dalla condotta colposa che, comportando l'interruzione del normale e completo ciclo fisiologico della gravidanza, determini pericolo per la salute della gestante o del nascituro, senza che assuma rilevanza la distinzione tra parto prematuro e parto pretermine.

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