Il
delitto in esame presenta natura plurioffensiva, in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli.
Ai fini della configurabilità della fattispecie non è necessaria la diffusione della malattia nell'intero
territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo
sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione,
faccia sorgere un concreto pericolo per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale.
Trassi ad ogni modo di
reato di pericolo concreto, e dunque il giudice dovrà valutare la concreta pericolosità della condotta a ledere i beni giuridici tutelati. Tuttavia, il delitto è punibile anche a titolo di
tentativo (art.
56), qualora siano commessi atti idonei e diretti in modo univoco alla propagazione della malattia.
Al
secondo comma è prevista un'autonoma fattispecie colposa.