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Articolo 518 quaterdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Contraffazione di opere d'arte

Dispositivo dell'art. 518 quaterdecies Codice Penale

(1)É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

  1. 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  2. 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
  3. 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
  4. 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 quaterdecies Codice Penale

La norma in commento punisce la contraffazione di opere d’arte.

Il delitto si caratterizza per essere plurioffensivo. La nuova norma riguarda solo indirettamente la tutela dei beni culturali. Per la giurisprudenza più recente, l’art. 518-quaterdecies c.p. protegge l’interesse alla regolarità degli scambi nel mercato delle opere d’arte e la fede pubblica.

La nuova disposizione riprende la formulazione dell’abrogato art. 178 del codice beni cult. e paesag.. In particolare, l’art. 518-quaterdecies c.p. prevede diverse fattispecie incriminatrici.

Sono reati comuni poiché possono essere realizzati da “chiunque”.

L’oggetto materiale delle varie ipotesi delittuose sono le opere di pittura, scultura o grafica o gli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Peraltro, per l’individuazione dell’oggetto materiale, rileva solo l’autenticità.

Innanzitutto, ai sensi del n.1 del comma 1 che ricalca quanto prima stabilito dalla lett. a) dell’abrogato art. 178 del Codice dei beni culturali, è punita la contraffazione, l’alterazione o la riproduzione di un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico al fine di trarne profitto.

Poi, sulla falsariga della lett. b) dell’art. 178 del Codice dei beni culturali, il n. 2 del comma 1 della norma in commento punisce colui che – anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione – pone in commercio o detiene per farne commercio o introduce a questo fine nel territorio dello Stato o, comunque, pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico, i quali vengono spacciati come autentici.

Invece, ai sensi del n. 2 del comma 1 dell’art. 518-quaterdecies c.p., riproponendo quanto indicato dalla lett. c) dell’art. 178 del Codice dei beni culturali, viene punito colui che autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti, conoscendone la falsità.

Infine, il n. 4 del comma 1, che riprende la lett. d) dell’art. 178 del Codice dei beni culturali, punisce chiunque, conoscendone la falsità, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo diverso dall’autenticazione.

Poiché la nuova disposizione in commento riprende strutturalmente la formulazione dell’abrogato art. 178 Codice dei beni culturali, è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.

Quanto all’elemento soggettivo, la prima fattispecie richiede il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di contraffare, alterare e riprodurre al fine di trarne profitto. Invece, per le altre tre ipotesi, è richiesto il dolo generico: ossia, consapevolezza e volontà di realizzare una delle condotte tipizzate. Peraltro, ai fini del dolo, occorre anche che il soggetto attivo sia consapevole della falsità delle opere.

Infine, il comma 2 della norma in esame stabilisce la confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che tali opere od oggetti appartengano a persone estranee al reato.
Inoltre, con riguardo alle aste dei corpi di reato, è posto il divieto di vendita delle cose confiscate (tale vendita è vietata senza limiti di tempo).

Massime relative all'art. 518 quaterdecies Codice Penale

Cass. pen. n. 27673/2025

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi č continuitā normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte giā punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione".

Cass. pen. n. 42930/2022

In tema di reato di cui all'art. 178, comma 1, lett. b), d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 (attualmente sanzionato dall'art. 518-quaterdecies, comma 1, n. 2 c.p.), la condotta di messa in circolazione dell'esemplare contraffatto, alterato o riprodotto dell'opera d'arte, dell'oggetto di antichitā o dell'oggetto di interesse storico o archeologico, non richiede che lo stesso sia necessariamente fuoriuscito dalla sfera di proprietā o disponibilitā del titolare. (Fattispecie relativa a sculture non autentiche date in prestito, temporaneamente e gratuitamente, ad una mostra d'arte).

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