La norma in commento punisce la
contraffazione di opere d’arte.
Il
delitto si caratterizza per essere
plurioffensivo. La nuova norma riguarda solo indirettamente la tutela dei
beni culturali. Per la giurisprudenza più recente, l’art. 518-
quaterdecies c.p. protegge l’interesse alla regolarità degli scambi nel mercato delle opere d’arte e la fede pubblica.
La nuova disposizione riprende la formulazione dell’
abrogato art. 178 del codice beni cult. e paesag.. In particolare, l’art. 518-
quaterdecies c.p. prevede diverse fattispecie incriminatrici.
Sono
reati comuni poiché possono essere realizzati da “
chiunque”.
L’
oggetto materiale delle varie ipotesi delittuose sono le opere di pittura, scultura o grafica o gli oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Peraltro, per l’individuazione dell’oggetto materiale, rileva solo l’autenticità.
Innanzitutto, ai sensi del n.1 del comma 1 che ricalca quanto prima stabilito dalla lett. a) dell’abrogato art. 178 del Codice dei beni culturali, è punita
la contraffazione, l’alterazione o la riproduzione di un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico al fine di trarne profitto.
Poi, sulla falsariga della lett. b) dell’art. 178 del Codice dei beni culturali, il n. 2 del comma 1 della norma in commento punisce colui che – anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione – pone in commercio o detiene per farne commercio o introduce a questo fine nel territorio dello Stato o, comunque, pone in circolazione esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico, i quali vengono spacciati come autentici.
Invece, ai sensi del n. 2 del comma 1 dell’art. 518-
quaterdecies c.p., riproponendo quanto indicato dalla lett. c) dell’art. 178 del Codice dei beni culturali, viene punito
colui che autentica opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti, conoscendone la falsità.
Infine, il n. 4 del comma 1, che riprende la lett. d) dell’art. 178 del Codice dei beni culturali, punisce
chiunque, conoscendone la falsità, accredita o contribuisce ad accreditare come autentiche opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo diverso dall’autenticazione.
Poiché la nuova disposizione in commento riprende strutturalmente la formulazione dell’abrogato art. 178 Codice dei beni culturali, è possibile estendere ad essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione alla predetta norma, adattandole alle specifiche caratteristiche analizzate.
Quanto all’
elemento soggettivo, la prima fattispecie richiede il
dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà di
contraffare,
alterare e riprodurre al fine di trarne profitto. Invece, per le altre tre ipotesi, è richiesto il
dolo generico: ossia, consapevolezza e volontà di realizzare una delle condotte tipizzate. Peraltro, ai fini del dolo, occorre anche che il soggetto attivo sia consapevole della falsità delle opere.
Infine, il comma 2 della norma in esame stabilisce la
confisca obbligatoria degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, s
alvo che tali opere od oggetti appartengano a persone estranee al reato.
Inoltre, con riguardo alle
aste dei corpi di reato, è posto il
divieto di vendita delle cose confiscate (tale vendita è vietata senza limiti di tempo).