Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 518 quaterdecies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Contraffazione di opere d'arte

Dispositivo dell'art. 518 quaterdecies Codice Penale

(1)É punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

  1. 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
  2. 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
  3. 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
  4. 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

É sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Massime relative all'art. 518 quaterdecies Codice Penale

Cass. pen. n. 27673/2025

In tema di delitti contro il patrimonio culturale, vi č continuitā normativa tra il reato di cui all'art. 178 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, formalmente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), legge 9 marzo 2022, n. 22, e quello di cui all'art. 518-quaterdecies cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), della medesima legge, che sanziona penalmente le medesime condotte di contraffazione di opere d'arte giā punite dalla disposizione previgente, versandosi in ipotesi di "abrogatio sine abolitione".

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.