La norma in commento punisce la
falsificazione di una scrittura privata avente ad oggetto beni culturali mobili.
Il
reato si caratterizza per essere
plurioffensivo poiché il bene giuridico protetto è duplice: il c.d.
patrimonio culturale (tutelato dall’
art. 9 Cost.) e la
pubblica fede documentale.
Si tratta di un
reato comune in quanto può essere commesso da “
chiunque”. Nel caso di uso di atto falso, però, il soggetto attivo non deve aver concorso nella sua formazione o alterazione.
Oggetto materiale del reato è una
scrittura privata relativa a beni culturali mobili (per la nozione di bene culturale, si richiama l’
art. 2 del codice beni cult. e paesag.).
La disposizione in esame prende in considerazione due distinte ipotesi.
Ai sensi del comma 1, la
condotta criminosa consiste nel
formare – in tutto o in parte – una scrittura privata falsa o nell’
alterare, distruggere, sopprimere od occultare – in tutto o in parte – una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili al fine di farne apparire lecita la provenienza.
Sebbene con alcune distinzioni, questa fattispecie riprende il reato di
falsità in scrittura privata di cui all’abrogato
art. 485 del c.p., ma con la differenza che le condotte sono realizzate in relazione ad un bene culturale e al fine di farne apparire lecita la provenienza. Peraltro, rispetto all’abrogato art. 485 c.p., per l’integrazione della fattispecie prevista dal comma 1, non è richiesto che l’agente usi il documento o lasci che altri ne facciano uso: cioè, non occorre che l’atto privato esca dalla disponibilità di chi ha realizzato la contraffazione o l’alterazione.
Invece, il comma 2 prevede e punisce
colui che, senza essere concorso nella falsificazione od alterazione, fa uso della scrittura privata falsa. In tal caso, presupposto è la consumazione di un precedente reato di falso, ma è necessario che il soggetto attivo non vi abbia partecipato.
Quest’ultima fattispecie riprende il reato di
uso di atto falso di cui all’
art. 489 del c.p., sempre con la differenza che la condotta in esame è commessa in relazione ad un bene culturale.
Poiché le fattispecie in commento riprendono i reati di cui agli 485 e 489 c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione ai predetti delitti, tenendo conto delle specifiche distinzioni appena analizzate.
Quanto all’
elemento soggettivo, l’ipotesi di cui al comma 1 richiede il
dolo specifico del fine di far apparire lecita la provenienza del bene culturale, mentre l’ipotesi prevista dal comma 2 richiede il
dolo generico consistente nella rappresentazione e volontà di far uso di un atto falso relativo a beni culturali mobile.