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Articolo 518 octies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 01/01/2026]

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

Dispositivo dell'art. 518 octies Codice Penale

(1)Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 9 marzo 2022, n. 22.

Ratio Legis

La L. n. 22 del 2022 ha inserito nel codice penale il Titolo VIII bis, dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale. La ratio di tale intervento si ritrova nella volontà di rafforzare la tutela del patrimonio culturale.

Spiegazione dell'art. 518 octies Codice Penale

La norma in commento punisce la falsificazione di una scrittura privata avente ad oggetto beni culturali mobili.

Il reato si caratterizza per essere plurioffensivo poiché il bene giuridico protetto è duplice: il c.d. patrimonio culturale (tutelato dall’art. 9 Cost.) e la pubblica fede documentale.

Si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da “chiunque”. Nel caso di uso di atto falso, però, il soggetto attivo non deve aver concorso nella sua formazione o alterazione.

Oggetto materiale del reato è una scrittura privata relativa a beni culturali mobili (per la nozione di bene culturale, si richiama l’art. 2 del codice beni cult. e paesag.).

La disposizione in esame prende in considerazione due distinte ipotesi.

Ai sensi del comma 1, la condotta criminosa consiste nel formare – in tutto o in parte – una scrittura privata falsa o nell’alterare, distruggere, sopprimere od occultare – in tutto o in parte – una scrittura privata vera relativa a beni culturali mobili al fine di farne apparire lecita la provenienza.

Sebbene con alcune distinzioni, questa fattispecie riprende il reato di falsità in scrittura privata di cui all’abrogato art. 485 del c.p., ma con la differenza che le condotte sono realizzate in relazione ad un bene culturale e al fine di farne apparire lecita la provenienza. Peraltro, rispetto all’abrogato art. 485 c.p., per l’integrazione della fattispecie prevista dal comma 1, non è richiesto che l’agente usi il documento o lasci che altri ne facciano uso: cioè, non occorre che l’atto privato esca dalla disponibilità di chi ha realizzato la contraffazione o l’alterazione.

Invece, il comma 2 prevede e punisce colui che, senza essere concorso nella falsificazione od alterazione, fa uso della scrittura privata falsa. In tal caso, presupposto è la consumazione di un precedente reato di falso, ma è necessario che il soggetto attivo non vi abbia partecipato.

Quest’ultima fattispecie riprende il reato di uso di atto falso di cui all’art. 489 del c.p., sempre con la differenza che la condotta in esame è commessa in relazione ad un bene culturale.

Poiché le fattispecie in commento riprendono i reati di cui agli 485 e 489 c.p., è possibile estendere a essa le soluzioni elaborate da dottrina e giurisprudenza in relazione ai predetti delitti, tenendo conto delle specifiche distinzioni appena analizzate.

Quanto all’elemento soggettivo, l’ipotesi di cui al comma 1 richiede il dolo specifico del fine di far apparire lecita la provenienza del bene culturale, mentre l’ipotesi prevista dal comma 2 richiede il dolo generico consistente nella rappresentazione e volontà di far uso di un atto falso relativo a beni culturali mobile.

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