(massima n. 1)
Il delitto previsto dall'art. 173 d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuitą normativa, in quello di cui all'art. 518-novies c.p., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalitą" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.