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Articolo 497 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi

Dispositivo dell'art. 497 bis Codice Penale

(1)Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido per l'espatrio(2) è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale(3).

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dall’art. 10, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, poi convertito, con modificazioni, nella l. 31 luglio 2005, n. 155.
(2) Si tratta del passaporto o della carta d'identità valida per l'espatrio, anche se rilasciato da uno Stato estero. Non vi rientra ovviamente il permesso di soggiorno, in quanto non è documento valido per l'espatrio.
(3) Il comma secondo viene considerato un'autonoma fattispecie di reato, diretta a colpire le condotte di detenzione per uso non personale e quelle di formazione del documento falso.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui voluto contrastare alla radice fenomeni di terrorismo internazionale.

Spiegazione dell'art. 497 bis Codice Penale

La disposizione si è inserita del generale disegno di prevenzione e di contrasto al terrorismo internazionale.

Il bene giuridico tutelato è sia la pubblica fede che la sicurezza pubblica interna ed internazionale.

Trattasi di una lampante ipotesi di reato di pericolo astratto o presunto, dato che viene punita una condotta che sembra persino anticipare il pericolo di una lesione ai beni giuridici di cui sopra, essendo sufficiente il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, a prescindere da un suo utilizzo.

Ciò che rileva è infatti già la mera falsificazione dell'atto certificativo o il mero possesso.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella rappresentazione e volontà di possedere un documento falso valido per l'espatrio.

Al secondo comma è inoltre prevista una circostanza aggravante specifica, per chi formi il documento falso, ovvero lo detenga per farlo utilizzare ad altri.

La differenza strutturale tra la fattispecie di cui al citato comma e l'articolo 489 sta nel fatto che si prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso.

Massime relative all'art. 497 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 12516/2022

Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi non è configurabile in relazione alla tessera sanitaria, che non è documento valido per l'espatrio, in quanto non espressamente indicato come equipollente alla carta d'identità nell'elenco di cui all'art. 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Cass. pen. n. 2669/2021

È configurabile il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi nel caso di documento valido per l'espatrio falsificato solo in una parte, purché significativa, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Fattispecie in tema di occultamento del timbro di non validità per l'espatrio apposto sul documento di identità).

Cass. pen. n. 32631/2020

In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di "bis in idem" processuale e di "bis in idem" sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all'art. 642 cod. pen. e quello di cui all'art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del "bis in idem" sostanziale, ha ravvisato il "bis in idem" processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell'art. 642 cod. pen.).

Cass. pen. n. 25218/2020

Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497-bis cod. pen. solo ove il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio, gravando sull'imputato che ne contesti l'esistenza il relativo onere di allegazione probatoria.

Cass. pen. n. 48241/2019

La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.).

Cass. pen. n. 17792/2019

Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell'art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, indipendentemente dall'uso; pertanto, la valutazione della sua idoneità a offendere il bene tutelato, ai fini dell'applicazione dell'art. 49 cod. pen., deve essere effettuata senza considerare le ulteriori circostanze del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza della circostanza dell'esibizione del passaporto falsificato unitamente ad un permesso di soggiorno grossolanamente riprodotto).

Cass. pen. n. 8543/2019

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod. pen.) e quello di false dichiarazioni sulla identità personale (art. 496 cod. pen.), trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e false dichiarazioni) e che, pertanto, concorrono.

Cass. pen. n. 25659/2018

Integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione).

Cass. pen. n. 5355/2015

Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la "ratio" della previsione incriminatrice - che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall'art. 497 bis, comma primo, cod. pen. - è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse).

Cass. pen. n. 18535/2013

Il secondo comma dell'art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale.

Cass. pen. n. 12268/2012

Integra il delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l'espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p., prescinde dall'esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell'atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione).

Cass. pen. n. 5061/2012

Il possesso di una carta d'identità contraffatta integra il delitto previsto dall'art. 497 bis c.p. solo se il documento contenga la clausola di validità per l'espatrio.

Cass. pen. n. 30120/2011

Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 c.p.) ed il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, concorrono.

Cass. pen. n. 17673/2011

Integra il reato di cui all'art. 497 bis, comma secondo, c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto di provenienza furtiva contraffatto dallo stesso possessore, considerato che la "ratio" di cui all'art. 497 bis cpv c.p. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all'art. 497 bis, comma primo, c.p. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore.

Cass. pen. n. 15833/2010

Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 "bis" c.p.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall'esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell'atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l'affidabilità dell'identificazione personale e non la genuinità del documento in sé.

Cass. pen. n. 17994/2009

Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l'espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un'espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in "malam partem" ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice.

Cass. pen. n. 41155/2008

Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d'identificazione falsi (art. 497 bis c.p. ) ma l'ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 c.p., per inidoneità dell'azione a conseguire lo scopo antigiuridico il possesso di un documento d'identità privo di qualsiasi validità, non risultando l'ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all'autorità.

Cass. pen. n. 13383/2008

È configurabile il reato di cui all'art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) anche quando trattisi di possesso di un documento valido per l'espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il documento, pur consentendo l'identificazione del titolare, recava però alcune impronte di timbri falsi).

Cass. pen. n. 46831/2007

Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), il possesso di una carta di identità falsa rilasciata dall'autorità bulgara, considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell'Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l'espatrio tra i Paesi membri dell'Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell'Unione europea).

Cass. pen. n. 35885/2007

Integra il delitto di cui all'art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) — introdotto dall'art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 — il possesso di carte di identità con l'apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall'art. 10 D.L.vo n. 52 del 2002, è titolo valido per l'espatrio negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicché la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all'interno della cosiddetta area di Schenghen.

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